Il diniego di trasferimento del militare per pregressa positività a stupefacenti è legittimo (TAR Puglia n. 324 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pregressa positività del militare all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi costituisce un elemento fattuale oggettivo e documentato che legittimamente può fondare il diniego di trasferimento presso un ente caratterizzato da elevato profilo di sicurezza, quale un’organizzazione penitenziaria militare, ove le funzioni di custodia e vigilanza richiedono personale di specchiata condotta. La motivazione del provvedimento di diniego, ancorché succintamente formulata, risulta validamente supportata dal substrato istruttorio emerso in corso di giudizio, che rende ostensibile il nucleo essenziale delle ragioni ostative. In un procedimento di revisione in autotutela di un precedente accoglimento condizionato, non è immediatamente applicabile l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, qualora l’esito negativo dipenda da elementi sopravvenuti emersi da approfondimenti istruttori, e l’eventuale omissione non lede il contraddittorio se il privato ha potuto ampiamente controdedurre in sede giurisdizionale. La classificazione di segretezza di documenti attinenti alla sicurezza della Forza Armata, opposta ai sensi della legge n. 124/2007, non è illegittima quando il contraddittorio processuale abbia comunque consentito di apprezzare la logica del provvedimento.

Il Fatto

Un graduato dell’Esercito presentava istanza di trasferimento, ai sensi della Circolare per i trasferimenti ad istanza di parte edizione 2025, presso l’Organizzazione Penitenziaria Militare di Santa Maria Capua Vetere, ottenendo un iniziale provvedimento di accoglimento. Con successivo provvedimento del luglio 2025, lo Stato Maggiore dell’Esercito revisionava tale esito, trasformando l’accoglimento in un diniego motivato con generiche “controindicazioni peculiari per il delicato impiego”, senza ulteriori specificazioni.

Il militare impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Puglia deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 10-bis della medesima legge e del diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, richiedendo all’Amministrazione chiarimenti sui profili sollevati e sull’eventuale necessità del nulla osta di sicurezza per il profilo di impiego richiesto. In adempimento, il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Ufficio Generale di Sicurezza, ha chiarito che le controindicazioni consistevano nell’essere il militare risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi, circostanza valutata come ostativa all’assegnazione a una struttura che richiede elevati requisiti di sicurezza. È stata inoltre specificata la rilevanza esclusiva di tale ragione per gli enti a elevato profilo di sicurezza, permanendo la libertà di concorrere per altre sedi.

Il Tribunale ha ritenuto le censure sostanzialmente infondate. Quanto al difetto di motivazione, ha rilevato che il provvedimento finale, ancorché succintamente motivato nel testo originario, risulta sorretto da un substrato istruttorio pregresso completo e coerente, pienamente emerso nel corso del giudizio. La pregressa positività allo uso di sostanze stupefacenti integra, secondo il giudice, un elemento fattuale di indubbia rilevanza ai fini della valutazione dell’idoneità all’impiego presso un istituto penitenziario militare.

In relazione alla violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha escluso la riconducibilità della fattispecie a un’istanza di primo avvio del procedimento, trattandosi invece di un riesame in autotutela all’esito del quale sono emersi elementi sopravvenuti e oggettivamente preclusivi. Ha inoltre rilevato che l’eventuale omissione non ha arrecato pregiudizio al contraddittorio, poiché il ricorrente ha avuto piena contezza delle ragioni del diniego e ha potuto controdedurre in sede giurisdizionale.

Quanto al diritto di accesso, il giudice ha ritenuto corretta l’opposizione del regime di classifica di segretezza opposto dall’Amministrazione in conformità alla legge n. 124/2007, considerato che la relazione depositata in giudizio aveva reso ostensibile il nucleo essenziale delle motivazioni. Le ulteriori censure sono state infine giudicate meramente assertive e prive di riscontro, anche per l’assenza di un principio di prova circa la disparità di trattamento allegata. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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