Cessata materia del contendere in accesso agli atti tributari se l’istanza è soddisfatta (TAR Puglia n. 322 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi relativi a procedimenti tributari, l’atto di accoglimento sopravvenuto dell’istanza di ostensione, adottato dall’Amministrazione finanziaria una volta conclusosi il procedimento accertativo con la definizione per adesione, determina la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso avverso il precedente diniego, senza che rilevi la circostanza che il ricorrente non abbia impugnato il provvedimento di accoglimento ritenendolo incompleto. La pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso resta, infatti, assorbita dall’intervenuta soddisfazione dell’interesse conoscitivo, salva la possibilità di contestare l’eventuale incompletezza dell’ostensione in separata sede, ove ne ricorrano i presupposti. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della celere risoluzione della vicenda.

Il Fatto

Un ex socio di una società a responsabilità limitata, a seguito di recesso, presentava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso volta a ottenere il verbale di accertamento elevato nei confronti della società, relativamente al bilancio dell’anno 2018. L’istanza era finalizzata ad acquisire elementi utili per la quantificazione della quota societaria, oggetto di un giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale.

L’Amministrazione finanziaria, dopo aver acquisito l’opposizione della società interessata, denegava l’accesso in ragione del divieto di ostensione degli atti dei procedimenti tributari fino all’emissione dell’atto definitivo, della genericità della richiesta e della mancanza di un atto conclusivo dell’attività accertativa. Avverso tale diniego il socio proponeva ricorso, notificato l’11 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che, nel corso del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha adottato un provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso, superando la condizione ostativa di cui all’art. 24 della l. n. 241/1990, in ragione della conclusione del procedimento accertativo per il periodo d’imposta 2018 mediante la definizione per adesione ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 218/1997. Con successivo atto, l’Amministrazione trasmetteva al ricorrente il Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza, lo schema d’atto e l’atto di adesione.

Il ricorrente, pur contestando l’incompletezza della documentazione ostesa, ha confermato in sede di discussione che la pretesa conoscitiva è stata soddisfatta. Su tale base, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile un interesse attuale alla decisione nel merito del ricorso avverso il diniego originario.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione, valorizzando la celere risoluzione della vicenda e l’intervenuto accoglimento sopravvenuto dell’istanza di accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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