Riconosciuta la carta docente al supplente con commissario ad acta (TAR Campania n. 4721 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza passata in giudicato non sia stata impugnata e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’Amministrazione di provvedere all’integrale pagamento delle spettanze entro il termine di sessanta giorni. Il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, è nominato per il solo caso di ulteriore inottemperanza; il suo compenso è determinato con decreto collegiale ai sensi degli artt. 55 e 56 d.P.R. n. 115/2002, con il termine di decadenza di cui all’art. 71 che decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2022/2023. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria.
Nonostante il giudicato, il Ministero non aveva provveduto all’erogazione del beneficio. La parte ricorrente proponeva quindi ricorso in ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, essendo la sentenza passata in giudicato e decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Il Collegio ha precisato che l’incarico di commissario ad acta è un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere né rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale, con applicazione delle disposizioni del d.P.R. n. 115/2002, autorizzando l’utilizzo del mezzo proprio.
La Corte ha inoltre specificato che la parcella del commissario deve essere presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, chiarendo che il termine non decorre dal deposito della relazione finale ma dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Quanto al deposito di atti e documenti, il commissario è tenuto a utilizzare esclusivamente la procedura telematica PAT, con le modalità operative indicate in motivazione.
Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria tenendo conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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