Illegittimità dell’ordine di demolizione reiterato dopo un’ingiunzione inoppugnabile (TAR Puglia n. 314 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che reitera un ordine di demolizione già intimato con un atto precedente, senza introdurre elementi di novità, ha natura meramente esecutiva e non è autonomamente lesivo. Ne consegue che la domanda di annullamento dell’atto successivo è inammissibile per carenza di interesse quando l’ingiunzione originaria non sia stata impugnata nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua notifica. Inoltre, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., la notifica si considera eseguita in mani proprie anche in caso di rifiuto del destinatario di ricevere la copia. L’eventuale elezione di domicilio presso un tecnico asseverante non ha effetto in relazione al procedimento sanzionatorio, dovendosi ritenere limitata agli adempimenti connessi alla presentazione della CILA.

Il Fatto

La cooperativa ricorrente aveva presentato una CILA per l’installazione di una recinzione in ferro a delimitazione della corte pertinenziale della propria scuola dell’infanzia. Il Comune, rilevata la non conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia, aveva emanato un’ingiunzione il 14 aprile 2025, intimando la sospensione dei lavori e la rimozione delle opere già eseguite. L’atto era stato notificato a mezzo di Agente di Polizia Municipale, ma il legale rappresentante della cooperativa si era rifiutato di firmare la ricevuta.

Successivamente, il 12 dicembre 2025, il Comune aveva adottato un ulteriore provvedimento, questa volta di ordine di demolizione, richiamando le medesime violazioni già contestate. Avverso tale atto, e per quanto di interesse avverso la precedente ingiunzione, la cooperativa aveva proposto ricorso, notificato il 29 gennaio 2026, deducendo plurimi profili di illegittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente qualificato l’ordine di demolizione del 12 dicembre 2025 come atto meramente esecutivo dell’ingiunzione del 14 aprile 2025, in quanto non introduceva elementi di novità rispetto alla precedente ingiunzione e si limitava a dare esecuzione all’ordine di rimozione delle opere già intimato. Siffatta natura ha un rilievo decisivo ai fini della valutazione dell’interesse ad agire: l’atto successivo non è autonomamente lesivo, perché la lesione era già stata prodotta dall’atto originario, che avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente.

Il TAR ha quindi verificato la tempestività dell’impugnazione della prima ingiunzione del 14 aprile 2025, proposta solo con il ricorso notificato il 29 gennaio 2026, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Rilevante è la questione della notifica: l’atto era stato notificato a mezzo di Polizia Municipale e il destinatario si era rifiutato di firmare. Richiamando l’art. 138 c.p.c., il Collegio ha chiarito che, in caso di rifiuto del destinatario di ricevere la copia, la notifica si considera effettuata in mani proprie, con la conseguente piena decorrenza del termine per impugnare dalla data dell’atto.

Quanto all’asserita elezione di domicilio presso il tecnico asseverante che avrebbe dovuto rendere la notifica inefficace, il Tribunale ha rilevato che tale circostanza non solo non risultava dagli atti di causa, ma non avrebbe comunque prodotto alcun effetto in relazione al procedimento sanzionatorio. L’eventuale domiciliazione, infatti, doveva ritenersi limitata agli adempimenti connessi alla presentazione della CILA, senza poter incidere sul regime delle notifiche degli atti del procedimento repressivo degli abusi edilizi.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda di annullamento dell’ingiunzione del 14 aprile 2025 è stata dichiarata irricevibile per tardività, con conseguente inammissibilità della domanda diretta contro l’ordine di demolizione del 12 dicembre 2025 per carenza di interesse. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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