Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta Docenti (TAR Lazio n. 12134 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, adito per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, deve accogliere il ricorso quando risulti l’inottemperanza dell’Amministrazione e la sentenza sia stata notificata con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di accoglimento, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la Carta Docenti, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta elettronica e al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità previste per valere come titolo esecutivo, ma l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione.
La ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio con ricorso per l’ottemperanza, lamentando l’inadempimento e chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificata la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza: la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del giudizio, prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, non essendo contestato che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di provvedere alla corresponsione delle somme giudizialmente dovute entro un termine perentorio.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale competente per materia, con facoltà di delega, che dovrà provvedere all’esecuzione del giudicato nei sessanta giorni successivi. Il giudice ha precisato che per tale attività non spetta alcun compenso, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore della ricorrente e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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