Esclusione dalla gara per mancanza di iscrizione in white list e interruzione dei servizi cimiteriali in proroga (TAR Puglia n. 114 del 14.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’esclusione da una procedura di gara di un operatore economico che, pur partecipando in raggruppamento temporaneo, risulti privo dell’iscrizione nella white list prefettizia per lo specifico settore dei “servizi funerari e cimiteriali”, requisito richiesto dall’art. 1, comma 52, legge n. 190/2012 e richiamato dagli artt. 10 e 94 d.lgs. n. 36/2023. La mancanza di tale requisito, riferita alla mandataria che assuma l’esecuzione prevalente delle prestazioni, determina l’esclusione dell’intero raggruppamento. Non sussistono i presupposti del danno grave e irreparabile per la sospensione cautelare del provvedimento che dispone l’interruzione dei servizi cimiteriali svolti in proroga quando la concessionaria risulti in possesso dell’iscrizione in white list per il settore e possa assicurare la continuità del servizio anche mediante l’impiego di personale già utilizzato.

Il Fatto

Una società, partecipante in raggruppamento temporaneo con altra impresa alla gara indetta dal Comune per l’affidamento in concessione di un appalto misto di lavori e servizi cimiteriali, veniva esclusa dalla procedura. L’esclusione era motivata dal mancato possesso, in capo alla mandataria, del requisito di iscrizione nella white list della Prefettura per il settore dei servizi funerari e cimiteriali. Il raggruppamento era rimasto unico operatore in gara. La società ricorrente impugnava l’esclusione e, con motivi aggiunti, anche la successiva determinazione con cui il Comune aveva disposto l’interruzione dei servizi cimiteriali svolti in proroga dalla stessa società in virtù di convenzione stipulata con la concessionaria uscente, della quale risultava socia di maggioranza.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nel confermare la propria giurisdizione, ha respinto l’istanza cautelare proposta avverso il provvedimento di interruzione dei servizi. I giudici hanno rilevato che il provvedimento gravato con i motivi aggiunti era fondato sulle medesime ragioni poste a base dell’esclusione dalla gara, ossia il difetto di iscrizione nella white list per il settore dei servizi funerari e cimiteriali.
Quanto al fumus boni iuris, la valutazione è rimasta assorbita dall’esame del requisito cautelare del danno grave e irreparabile. La Sezione ha ritenuto insussistente il periculum, rilevando che la gestione dei servizi cimiteriali può essere assicurata dalla concessionaria in proroga, la quale risulta in possesso dell’iscrizione in white list per lo specifico settore dei “servizi funerari e cimiteriali”.
Il Collegio ha inoltre considerato che il personale impiegato nei servizi oggetto di interruzione è già addetto al servizio e può quindi garantire la continuità delle prestazioni, attenuando il pregiudizio lamentato dalla ricorrente. Tale circostanza ha escluso la ricorrenza di un danno che non potrebbe essere adeguatamente ristorato all’esito del giudizio di merito.
La trattazione della causa nel merito è stata conseguentemente confermata all’udienza pubblica già fissata, con compensazione delle spese della fase cautelare. La pronuncia, nel non concedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, conferma l’operatività dell’interruzione dei servizi, pur nella cornime della proroga e in attesa della definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *