Cessazione della materia del contendere per ritiro in autotutela del bando di gara (TAR Puglia n. 307 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, in pendenza del giudizio, l’amministrazione ritiri in autotutela il provvedimento impugnato, eliminando ogni utilità della decisione nel merito. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate qualora la stazione appaltante abbia tenuto un comportamento leale e collaborativo, aderendo prontamente all’esame delle criticità denunciate e recependo le correzioni in tempi contenuti. La compensazione delle spese non esclude, tuttavia, l’obbligo di rifusione del contributo unificato, che la legge riconduce all’ipotesi di soccombenza virtuale e che pertanto non può essere posto a carico della parte ricorrente.
Il Fatto
Una società operante nel settore della fornitura di gas medicali ha impugnato dinanzi al TAR Puglia il bando di gara indetto da InnovaPuglia S.p.A., Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, pubblicato sulla GUUE in data 3.07.2025, nonché la determinazione di indizione della procedura, lamentando profili di illegittimità delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. La ricorrente ha contestato la procedura con riferimento a plurime CIG, relative alla fornitura di gas medicali e connessi servizi per le Aziende Sanitarie e gli Enti della Regione Puglia.
Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha avviato un esame in autotutela delle criticità segnalate, recependo le osservazioni degli operatori economici e procedendo al ritiro dell’indizione della gara. Con memoria depositata il 16.02.2026, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la rifusione delle spese di lite, quanto meno con riferimento al contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ritiro in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto in pendenza del giudizio, ha determinato l’eliminazione degli effetti lesivi della procedura contestata. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere costituisce pertanto l’esito corretto del processo, non essendovi più alcuna utilità concreta per la parte ricorrente nella decisione del merito delle censure proposte.
Quanto al regime delle spese, il TAR ha disposto la compensazione, valorizzando il comportamento processuale e sostanziale della stazione appaltante, che ha dimostrato lealtà e collaborazione aderendo prontamente all’esame delle criticità denunciate e provvedendo al relativo recepimento in tempi estremamente contenuti, anche in considerazione delle necessità istruttorie funzionali alle verifiche richieste dagli operatori economici. Tale circostanza ha giustificato l’eccezione al principio di soccombenza, trattandosi di un esito non riconducibile alla resistenza processuale dell’amministrazione ma alla coerente attività di autotutela.
Il Collegio ha, tuttavia, precisato che la compensazione non opera rispetto al contributo unificato, la cui rifusione è dovuta per legge in ipotesi di soccombenza virtuale. L’ente intimato, pertanto, resta tenuto al rimborso di tale somma in favore della parte ricorrente, nonostante la compensazione delle spese vive di lite.
La pronuncia si inserisce pertanto nel solco della giurisprudenza che, in materia di cessazione della materia del contendere per ritiro dell’atto, distingue il trattamento delle spese di lite da quello del contributo unificato, ancorando quest’ultimo al dato normativo che ne impone la rifusione in caso di soccombenza, anche qualificata in termini virtuali.
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Nota della Redazione
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