Liquidazione del gratuito patrocinio solo per l’attività successiva all’istanza (TAR Puglia n. 296 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i propri effetti solo dalla presentazione dell’istanza, senza efficacia retroattiva, salva l’ipotesi di riserva di cui all’art. 109 d.P.R. n. 115/2002, espressamente limitata al processo penale. Ne consegue che l’attività difensiva svolta anteriormente alla domanda di ammissione non è suscettibile di liquidazione, mentre per quella successiva il compenso è dovuto nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, con l’ulteriore dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 per il processo amministrativo.

Il Fatto

La controversia traeva origine dall’impugnazione di un provvedimento di decadenza dai contributi agricoli e di intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite, emesso da AGEA, nonché del successivo atto di rettifica. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente depositava istanza di ammissione al gratuito patrocinio in data 13.10.2023, mentre il ricorso e i motivi aggiunti con l’istanza cautelare erano stati notificati e depositati rispettivamente l’11.2.2022 e il 5.4.2022, e l’udienza cautelare si era svolta il 4.5.2022.

Il giudizio si concludeva con decreto decisorio che dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, adottato dopo la richiesta di ammissione al beneficio. Il difensore presentava quindi istanza di liquidazione per l’attività prestata, corredata dalla documentazione attestante la persistenza delle condizioni reddituali.

La Motivazione del Collegio

Il Tribunale ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per la conferma dell’ammissione al beneficio, verificata attraverso la dichiarazione sostitutiva depositata a seguito dell’ordine istruttorio. Ha poi affrontato il tema centrale della decorrenza degli effetti dell’istanza di ammissione al patrocinio.

Richiamato l’art. 109 d.P.R. n. 115/2002, il Collegio ha rilevato che gli effetti dell’istanza decorrono dalla sua presentazione e non retroagiscono, rappresentando la previsione di cui all’art. 109 cit. una deroga espressa solo per il processo penale, ove l’interessato può fare riserva di presentazione entro venti giorni dal primo atto di intervento del difensore. tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie, trattandosi di giudizio amministrativo.

In applicazione di tale principio, il Collegio ha escluso la liquidazione per l’attività difensiva anteriore alla presentazione dell’istanza, ivi compresa l’elaborazione della domanda cautelare, la cui parte preponderante risultava svolta prima dell’ammissione, non potendo trovare applicazione il principio di unitarietà del compenso per fase.

Quanto alla fase decisionale, il compenso è stato determinato assumendo come base il quarto scaglione tariffario, con riduzione del 50% ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, in considerazione della bassa difficoltà dell’attività prestata, come dichiarata dallo stesso difensore. Sull’importo così calcolato è stata applicata l’ulteriore riduzione del 50% ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002, con conseguente liquidazione complessiva di € 997,62, oltre I.V.A e C.A.P.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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