Concessione suolo pubblico e criterio di riparto: il TAR privilegia il contemperamento degli interessi commerciali sulla priorità cronologica (TAR Puglia n. 93 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione cautelare, la scelta dell’Amministrazione di distribuire un’area di suolo pubblico secondo un criterio di contemperamento degli interessi commerciali contrapposti, anziché secondo il rigido criterio della priorità temporale, non appare manifestamente illegittima e risulta idonea a sostenere il fumus della pretesa. L’applicazione del criterio cronologico, anche in presenza di un ingiustificato aggravamento del procedimento, stride con la natura continuativa delle attività economiche coinvolte, che richiedono un bilanciamento degli interessi in gioco. Non sussiste il periculum in mora quando la parte istante possa ottenere soddisfazione dei propri interessi anche in via interinale, presentando una nuova domanda amministrativa per la concessione parziale degli spazi richiesti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, aveva presentato istanza per ottenere la concessione di un’area di suolo pubblico annessa al proprio locale. L’Amministrazione comunale, dopo una richiesta di rimodulazione dell’istanza conforme a una pregressa soluzione di riparto, aveva disposto l’archiviazione della pratica, rilasciando contestualmente l’autorizzazione alla parte controinteressata per una porzione della medesima area. Avverso tali provvedimenti la società proponeva ricorso, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, la violazione dei termini di conclusione del procedimento e l’illegittimità del superamento del criterio cronologico in favore di una non codificata soluzione di riparto. Con motivi aggiunti impugnava altresì l’autorizzazione rilasciata al controinteressato e le specifiche clausole del regolamento comunale sui dehors.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, ha preliminarmente esaminato la domanda cautelare presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., soffermandosi sulla sussistenza del requisito del fumus boni iuris.

Il Collegio ha rilevato che la domanda non è suscettibile di positivo accoglimento in quanto priva di fumus. La scelta del criterio di distribuzione dell’area, operata dall’Amministrazione, risulta infatti, in questa fase e a una sommaria valutazione tipica della cautela, la più ragionevole al fine di contemperare i contrapposti interessi commerciali delle imprese coinvolte.

La Corte ha poi considerato che l’applicazione del rigido criterio della priorità temporale, anche ove si ritenesse ingiustificato il ritardo e l’aggravamento del procedimento da parte della P.A., stride con la natura continuativa di entrambe le attività economiche, che necessitano di un contemperamento degli interessi in gioco. Il criterio cronologico non è stato ritenuto, quindi, l’unico parametro legittimo di distribuzione delle aree pubbliche, soprattutto quando la soluzione adottata dall’Amministrazione appaia ragionevole per bilanciare esigenze commerciali concorrenti.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha escluso che sussista un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, potendo quest’ultima trovare una soddisfazione dei propri interessi – anche in via interinale – procedendo alla nuova formulazione di una domanda in sede amministrativa per la concessione parziale degli spazi di cui è causa. Il rigetto dell’istanza cautelare non preclude, infatti, alla società di riproporre la propria richiesta all’Amministrazione per ottenere una porzione dell’area.

In conclusione, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di lite in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.

Nota della Redazione

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