Giudizio di ottemperanza per spese distratte in favore dei difensori antistatari (TAR Emilia-Romagna n. 471 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La distrazione delle spese instaura, infatti, un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e l’Amministrazione debitrice, che legittima il primo a proporre, in proprio, un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l’inerzia dell’Amministrazione integra i presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. Gli interessi legali competono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo e fino al soddisfo.

Il Fatto

I ricorrenti, difensori dichiratisi antistatari in tre giudizi definiti con sentenza, hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della parte delle pronunce relativa alla liquidazione delle spese di giudizio in loro favore. Le decisioni poste a fondamento della pretesa sono due sentenze della Sezione staccata di Parma del TAR Emilia-Romagna e una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro, tutte recanti la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese, con distrazione in favore dei procuratori.

Dedotta la mancata esecuzione, nonostante la regolare notificazione delle pronunce e il loro passaggio in giudicato — comprovato da apposite certificazioni — i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adempimento entro un termine breve, il riconoscimento degli interessi legali e l’applicazione della misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., rilevando che l’omesso adempimento non è stato in alcun modo contestato dall’Amministrazione, rimasta non costituita. È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenute le rituali notificazioni delle sentenze all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

Sul piano della legittimazione, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, volto a conseguire tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale, illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo. In tal senso è richiamata la giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2854 del 2024.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze, provvedendo al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti quali difensori antistatari entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Quanto agli interessi legali, ha richiamato il principio generale secondo cui essi competono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo e fino al soddisfo, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3416 del 2020.

Il Tribunale ha poi nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente delegato, precisando che nessun compenso sarà dovuto trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Ha infine accolto la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dai giudicati, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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