Avvalimento tecnico con risorse umane numericamente inadeguate: contratto nullo per mancanza di causa e aggiudicazione illegittima (TAR Puglia n. 281 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di avvalimento tecnico-operativo, il contratto deve indicare in modo dettagliato le risorse materiali e personali messe a disposizione dell’ausiliata, le quali devono essere proporzionate all’oggetto dell’appalto. L’eventuale indicazione numericamente insufficiente delle risorse umane prestate determina la nullità del contratto per mancanza di causa, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., configurandosi l’operazione negoziale come funzionalmente inutile, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore del concorrente che se ne sia avvalso. L’obbligazione di prestito deve essere autosufficiente sia per l’esecuzione della commessa sia per la dimostrazione del requisito di partecipazione ai sensi dell’art. 104 d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, gestore uscente del servizio di accoglienza integrata per titolari di protezione internazionale (SAI) del Comune di Toritto, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese concorrente. La ricorrente contestava, segnatamente, la validità del contratto di avvalimento stipulato tra la mandataria del raggruppamento aggiudicatario e la mandante designata, volto a comprovare il requisito di capacità tecnico-professionale di quest’ultima. La mandante avrebbe dovuto eseguire il 49% delle prestazioni, ma l’ausiliaria aveva messo a disposizione solo due figure professionali e limitate dotazioni strumentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando l’invalidità del contratto di avvalimento per l’inadeguatezza delle risorse umane prestate. Il Collegio ha preliminarmente distinto l’avvalimento di garanzia da quello tecnico-operativo, osservando come, nel caso di specie, la natura del servizio di accoglienza integrata – implicante la presa in carico di un numero considerevole di beneficiari e l’erogazione di una pluralità di servizi minimi obbligatori – rendesse ictu oculi insufficiente il prestito di due soli operatori.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per cui il contratto di avvalimento deve rispettare i requisiti di cui all’art. 104 d.lgs. n. 36/2023, indicando dettagliatamente le risorse materiali e personali prestate, che devono essere proporzionate all’oggetto contrattuale. Tale obbligo non si traduce nell’onere di specificare ogni aspetto minimale dell’organizzazione aziendale, ben potendo le risorse essere determinate per relationem, ma non può tollerare un’indicazione che si riveli numericamente insufficiente rispetto alle prestazioni dedotte in gara.
Sottolineato che l’appalto riguardava l’accoglienza di un massimo di diciotto richiedenti protezione internazionale e l’erogazione di servizi quali mediazione linguistico-culturale, insegnamento della lingua italiana, tutela psico-socio-sanitaria, l’aver messo a disposizione una sola risorsa per il coordinamento e una per la verifica tecnico-amministrativa è stato giudicato inadeguato. L’insufficienza del prestito, ripercuotendosi sulla validità dell’avvalimento, ha indotto il Collegio a dichiarare la nullità del contratto per mancanza di causa, poiché l’operazione negoziale risultava funzionalmente inutile sia ai fini dell’esecuzione della commessa sia della dimostrazione del requisito di partecipazione.
Conseguentemente, il TAR ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato e assorbendo le ulteriori censure, con condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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