Ottemperanza e commissario ad acta per indennizzo ex l. n. 210/1992 (TAR Puglia n. 280 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., accoglie il ricorso proposto avverso l’inerzia dell’Amministrazione che non abbia dato esecuzione, nel termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che riconosca il diritto all’indennizzo ex l. n. 210/1992. L’ordine di esecuzione è rivolto all’Amministrazione con assegnazione di un termine per adempiere, con contestuale nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il suo diritto all’indennizzo di cui all’art. 1 della l. n. 210/1992, condannando il Ministero della salute al pagamento con rivalutazione e interessi. Il giudicato si è formato con la sentenza della Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, che ha rigettato l’appello del Ministero e confermato la decisione di primo grado.

Nonostante la notifica del provvedimento e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dalla legge, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione, senza fornire alcuna giustificazione. La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale amministrativo di ordinare l’adempimento e di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza della Corte di Appello era stata notificata, era passata in giudicato e il termine di centoventi giorni era decorso senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al dictum giudiziale.

Rilevata l’assenza di qualsivoglia giustificazione da parte del Ministero della salute, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Con riferimento alla garanzia effettiva della tutela, il Tribunale ha disposto la nomina sin d’ora del commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inadempimento, individuandolo nel Direttore generale della ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario è chiamato a provvedere, in luogo dell’Amministrazione, entro i successivi trenta giorni.

La pronuncia ha inoltre condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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