Il diniego di cittadinanza può fondarsi su mere notizie di reato senza violare l’art. 27 Cost. (TAR Lazio n. 11313 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, l’Amministrazione può legittimamente fondare il diniego su mere notizie di reato, anche in assenza di condanna penale definitiva. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale: il medesimo fatto, per il fenomeno della pluriqualificazione, può essere valutato sfavorevolmente in sede amministrativa a prescindere dagli esiti processuali. Tale valutazione non viola il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., che attiene a categorie penalistiche non pertinenti. Il requisito della condotta irreprensibile deve essere conservato per l’intero “periodo di osservazione”, coincidente con il decennio antecedente la domanda e con il successivo svolgimento del procedimento: i fatti commessi dopo la presentazione dell’istanza assumono particolare valore sintomatico ai fini del giudizio prognostico sull’integrazione del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 in data 15 giugno 2022. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza con decreto del 7 ottobre 2024, richiamando una notizia di reato segnalata dalla D.I.G.O.S. per violenza privata (art. 610 c.p.) e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.), risalente al gennaio 2024.
Il ricorrente impugnava il diniego deducendo carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza, sostenendo che il fatto contestato costituisse esercizio del diritto di sciopero ex art. 40 Cost. e che mancasse una condanna penale, invocando altresì l’art. 27 Cost. e il proprio livello di integrazione sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando la natura altamente discrezionale del potere di concessione della cittadinanza: la determinazione incide sul rapporto individuo-Stato e richiede una comparazione tra l’interesse del richiedente e quello della collettività alla tutela dell’ordinamento. La notizia di reato, a prescindere dall’esito processuale, assume valore sintomatico dell’attitudine dell’istante a infrangere la legge e a non rispettare le regole di civile convivenza.
La Sezione ha richiamato il principio per cui non si deve tener conto solo dei fatti penalmente rilevanti ma anche dell’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1057/2022 e n. 4684/2023). La mancata definizione del procedimento penale non osta al diniego: le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo, non per irrogare una sanzione, ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori della comunità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4684/2023).
Quanto al tempus commissi delicti, la condotta è stata posta in essere dopo la presentazione dell’istanza e in concomitanza con il procedimento concessorio: ciò ha inciso non irragionevolmente sul giudizio prognostico negativo, considerato che il “periodo di osservazione” si estende anche alla fase successiva alla domanda, fino alla concessione dello status e al giuramento (cfr. TAR Lazio, Sez. V bis, n. 10363/2024).
Il Collegio ha infine escluso che l’integrazione sociale e la stabile occupazione costituiscano meriti speciali: si tratta di condizioni ordinarie, necessarie ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza, essendo solo prerequisiti per la residenza legale. La natura irrevocabile della concessione impone all’Amministrazione di applicare il principio di precauzione (semel cives, semper cives), richiedendo che nessun dubbio o ombra di inaffidabilità sussista circa la piena adesione ai valori costituzionali. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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