Accesso atti stazione radio base non condizionato al modulo comunale (TAR Lombardia n. 1974 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti amministrativi è validamente proposta quando possiede i requisiti sostanziali previsti dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, restando irrilevante che il richiedente non abbia utilizzato il modulo predisposto dall’amministrazione. Una volta attivato il contraddittorio con il controinteressato ai sensi dell’art. 22, lettera c), della legge n. 241 del 1990, l’amministrazione non può restare inerte né subordinare la conclusione del procedimento alla risposta del controinteressato: decorso il termine di dieci giorni previsto dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, essa deve provvedere sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. Il diniego fondato sul solo difetto di modulistica è pertanto illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente, residente nei pressi di un impianto di telefonia mobile, presentava al Comune di Milano un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per ottenere copia dei documenti relativi alla stazione radio base installata nelle vicinanze della propria abitazione.
Con atto del 9 maggio 2025 l’amministrazione respingeva la richiesta, osservando che la domanda non era stata inoltrata con le modalità previste, poiché non era stata compilata sul modulo predisposto dall’ente. Il ricorrente impugnava il diniego con ricorso ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione al rilascio della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, muovendo dalla ricostruzione del perimetro documentale richiesto. Fra i documenti concernenti una stazione radio base rientrano anche la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione tecnica prevista dagli artt. 45 e seguenti del d.lgs. n. 259 del 2003. Tali atti, pur non essendo stati ostesi, integrano l’oggetto della richiesta.
Il comportamento dell’amministrazione è valutato come non conforme al modello procedimentale degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 184 del 2006. Dopo aver interpellato la società titolare dell’impianto quale controinteressata, il Comune è rimasto inerte, limitandosi a eccepire al ricorrente il difetto di modulistica come ragione ostativa.
Il Tribunale esclude rilievo a tale eccezione. È sufficiente che la domanda possegga i requisiti sostanziali della legge sul procedimento; la forma predisposta dall’ente non costituisce condizione di ammissibilità. Parimenti irrilevante è la mancata risposta del controinteressato alla segnalazione dell’amministrazione.
Il Collegio richiama l’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, secondo cui il controinteressato può presentare motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione; decorso tale termine l’amministrazione provvede sulla richiesta. Ne deriva l’annullamento dell’atto impugnato del 9 maggio 2025.
Il Comune dovrà quindi determinarsi in via definitiva sulla domanda, tenendo conto della condotta del controinteressato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza. Le spese sono compensate tra le parti, salvo l’onere del contributo unificato a carico dell’amministrazione soccombente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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