Riammissione in gara dichiara improcedibile il ricorso per carenza d’interesse (TAR Puglia n. 238 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la stazione appaltante, dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, annulli in via di autotutela il provvedimento impugnato e disponga la riammissione dell’operatore economico alla procedura di gara, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’intervento di atti univoci e satisfattivi della pretesa sostanziale azionata rende, infatti, priva di utilità la decisione nel merito della controversia. La declaratoria di improcedibilità non è condizionata alla formale sopravvenuta carenza dell’oggetto della lite, ma consegue alla cessazione dell’interesse alla definizione del giudizio, che costituisce condizione dell’azione. In tale esito, la compensazione delle spese trova giustificazione nella rapida definizione del giudizio in rito e nella peculiarità della vicenda processuale.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore economico del settore delle forniture ospedaliere, partecipava alla procedura aperta telematica di rilevanza europea, indetta dall’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, per la conclusione di un accordo quadro quadriennale per la fornitura di tavoli operatori destinati alle sale operatorie del Policlinico e del P.O. “Giovanni XXIII”. Con provvedimento dell’8 gennaio 2026 la stazione appaltante ne disponeva l’esclusione, ai sensi degli artt. 59, 71 e 79 del d.lgs. n. 36/2023.

La società impugnava il provvedimento, deducendone l’illegittimità, e chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia dell’esclusione. Il Presidente del Tribunale amministrativo accoglieva l’istanza cautelare monocratica. Nelle more del giudizio, parte resistente accoglieva l’istanza di annullamento in autotutela, disponendo la riammissione della ricorrente alla procedura di gara.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha rilevato che la nota protocollata del 30 gennaio 2026 aveva integralmente satisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere. L’annullamento del provvedimento espulsivo e la riammissione alla gara costituivano, infatti, fatti univoci e definitivi, intervenuti dopo la proposizione del ricorso, idonei a privare la parte di ogni residuo interesse alla decisione della causa.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una carenza di interesse alla decisione. La pronuncia non ha richiesto l’esame delle censure di merito, divenute oggettivamente prive di utilità ai fini della tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la rapida definizione del giudizio in rito e la peculiarità della controversia, caratterizzata dalla sopravvenienza satisfattiva intervenuta prima della camera di consiglio collegiale. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva nei confronti dell’autorità amministrativa, ai sensi delle norme del rito speciale applicabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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