Conversione permesso stagionale: domanda tardiva e rigetto cautelare (TAR Puglia n. 68 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato deve essere presentata entro la scadenza del titolo da convertire o, al più tardi, entro il termine di tolleranza di sessanta giorni dalla sua scadenza, come previsto per i rinnovi e come chiarito dalla circolare ministeriale. La presentazione dell’istanza oltre tale termine rende legittimo il rigetto da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, non ravvisandosi i presupposti per la tutela cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia aveva respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione aveva motivato il diniego sulla base della mancanza di un permesso stagionale in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza. Il ricorrente contestava il provvedimento, chiedendone la sospensione in via cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, sebbene non sia espressamente previsto un termine per la presentazione della richiesta di conversione del permesso stagionale, appare logico ritenere, attesi i rigidi criteri che regolano l’ingresso per lavoro stagionale, che la domanda debba essere avanzata entro la scadenza del titolo da convertire o, al più tardi, entro sessanta giorni dalla stessa.
Il Collegio ha richiamato l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 per i permessi di studio e l’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998 per i rinnovi, nonché la circolare ministeriale n. 1695 del 29.2.2024, evidenziando come la domanda di conversione non potesse essere presentata oltre il termine di tolleranza di sessanta giorni dalla scadenza del titolo.
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata risultava che il permesso era scaduto il 17.6.2025, mentre la richiesta di conversione era stata presentata il 30.8.2025, ossia oltre il termine di tolleranza di sessanta giorni. Il Tribunale ha inoltre osservato che il ricorrente era entrato in Italia con un visto di tipo D per lavoro stagionale valido 270 giorni, con la conseguenza che il permesso di soggiorno non avrebbe comunque potuto avere una durata eccedente quella del visto.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese e disponendo l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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