Accattonaggio con minore: basta la presenza strumentale del bambino a impietosire i passanti (Cass. pen. 6778/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 6778/2026 (camera di consiglio del 12 febbraio 2026, R.G.N. 34540/2025) — Presidente Boni, Relatore Terracina.
Il principio di diritto
Integra il delitto di impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600-octies c.p.) la condotta di chi mendica avvalendosi della presenza del figlio minore: non occorre un uso “attivo” del bambino, essendo sufficiente che la sua presenza sia strumentale ad attrarre la benevolenza dei passanti. Non è richiesta la consapevolezza del minore circa la natura dell’attività, ma solo che egli abbia raggiunto l’età della coscienza, tale da poter recepire gli stimoli negativi che ne derivano — soglia certamente raggiunta da un bambino di cinque anni.
Il fatto
L’imputata era stata condannata in primo grado e in appello (Corte d’appello di Roma) alla pena di due mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato ex art. 600-octies c.p.: si era avvalsa, al fine di mendicare, della figlia minore di cinque anni, che teneva in braccio mostrandola ai passanti per impietosirli. La difesa ricorreva sostenendo che la mera condotta di chiedere l’elemosina tenendo la figlia in braccio non integrasse il reato, mancando un uso “attivo” del minore, e che la Corte non avesse accertato in concreto il livello di maturazione della bambina, desumendone la capacità ricettiva dalla sola età anagrafica.
La motivazione
La Prima Sezione dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il motivo difetta di specificità (art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.): la difesa si limita a ribadire le doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, non illogiche e coerenti.
Nel merito, la Corte richiama principi consolidati. L’“avvalimento” ricorre non solo nell’uso attivo del minore, ma anche quando la sua presenza sia strumentale ad attrarre la benevolenza dei passanti, mossi a pietà verso un bambino costretto a stazionare in strada accanto all’adulto che chiede denaro (Sez. 1, n. 197 del 2002, dep. 2003, Todorovic). Non è necessario che il minore subisca sofferenze o mortificazioni, né rileva la connotazione culturale della pratica di chiedere l’elemosina, in contrasto con beni fondamentali quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori (Sez. 1, n. 7140 del 2021, dep. 2022). Quanto alla capacità del minore di recepire gli stimoli negativi, non occorre la consapevolezza della natura dell’attività, ma soltanto che il bambino abbia raggiunto l’età della coscienza (Sez. 5, n. 37538 del 2020): un bambino di cinque anni è certamente in grado di percepire la condizione di sporcizia e degrado connessa al mendicare in strada.
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; trattandosi di procedimento che coinvolge un minore, è disposto l’oscuramento dei dati identificativi.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consolida una nozione ampia di “avvalimento” nel reato di impiego di minori nell’accattonaggio: la responsabilità penale sussiste anche in assenza di un utilizzo attivo del bambino, quando la sua sola presenza renda più efficace la richiesta di elemosina. Sul piano probatorio, la capacità del minore di recepire gli stimoli negativi può essere desunta dall’età quando questa — come nei cinque anni — è di per sé indicativa del raggiungimento della soglia di coscienza. Per la difesa, censure meramente ripetitive, prive di confronto puntuale con la motivazione impugnata, sono destinate all’inammissibilità.
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