SCIA alternativa non perfezionata per mancato pagamento del costo di costruzione (TAR Puglia n. 208 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale sul c.d. piano casa è integrativa di quella generale nazionale, sicché la disposizione del D.P.R. n. 380/2001 che disciplina i tempi di corresponsione del contributo di costruzione deve cedere, in base al principio di specialità, dinanzi alla previsione regionale che subordina espressamente la formazione del titolo abilitativo al pagamento. Ne consegue che la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del costo di costruzione determina il mancato perfezionamento della SCIA e la natura dichiarativa del successivo provvedimento comunale che ne accerti l’inesistenza. L’eventuale annullamento d’ufficio adottato dall’amministrazione ha carattere meramente rafforzativo e pleonastico. La resistenza di una sola delle plurime ragioni ostative, quando sorretta da autonoma idoneità, rende improcedibili le ulteriori censure per difetto di interesse.

Il Fatto

Una società, proprietaria di un’area ricadente in zona F3 del programma di fabbricazione comunale destinata ad attrezzature sportive, aveva realizzato un manufatto a rustico sulla base di plurimi permessi di costruire. L’odierna ricorrente presentava, quindi, una SCIA alternativa al permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dell’immobile con cambio di destinazione d’uso a residenziale, avvalendosi delle premialità previste dalla legge regionale Puglia n. 14/2009 in materia di piano casa.

L’amministrazione comunale, all’esito di un’articolata fase procedimentale e partecipativa, dichiarava la sussistenza di sei motivi ostativi alla formazione del titolo e, con nota del 25.06.2021, disponeva l’annullamento d’ufficio della SCIA. La società impugnava il provvedimento, contestando singolarmente ciascuna ragione ostativa e proponendo altresì domanda risarcitoria per i danni subiti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha scrutinato il ricorso applicando il principio della ragione più liquida, prendendo in esame prioritariamente il quinto motivo di doglianza, che contestava specificamente la ragione ostativa relativa alla omessa quantificazione e versamento del contributo di costruzione.

La ricorrente sosteneva che il costo di costruzione, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, dovesse essere determinato solo all’atto del rilascio del titolo e corrisposto in corso di realizzazione dell’intervento, sicché la sua mancata corresponsione non avrebbe potuto costituire un legittimo motivo ostativo. La tesi è stata respinta dal collegio.

Il TAR ha evidenziato che la disciplina regionale sul piano casa, pur essendo integrativa di quella generale nazionale, subordina espressamente la formazione del titolo abilitativo alla previa corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale Puglia n. 14/2009. Tale previsione, in forza del principio di specialità, non consente di applicare la diversa scansione temporale dei pagamenti prevista dalla normativa nazionale.

La mancata dimostrazione del versamento ha determinato, pertanto, il mancato perfezionamento della SCIA fin dal momento della sua presentazione. L’atto comunale impugnato è stato quindi qualificato come avente natura dichiarativa dell’inesistenza del titolo edilizio, con la conseguenza che l’annullamento d’ufficio disposto dall’ente ha carattere meramente rafforzativo e pleonastico.

La reiezione della censura scrutinata ha reso improcedibili per difetto di interesse le ulteriori doglianze, comunque infondate alla luce delle difese comunali richiamate dal collegio. La domanda risarcitoria è stata conseguenzialmente respinta e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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