Cessazione materia del contendere e spese al Comune per condono deciso dopo il ricorso (TAR Sardegna n. 1017 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio inadempimento, del provvedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio determina la cessazione della materia del contendere, dovendosi escludere la perdurante utilità della pronuncia sull’obbligo di provvedere. Tale esito processuale non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, atteso che la natura vincolata del potere esercitato con il provvedimento sopravvenuto non rileva ai fini della soccombenza virtuale, ove l’ente abbia dato seguito all’istanza solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, avendo presentato al Comune una domanda di condono edilizio in data 9 dicembre 2004, diffidava l’amministrazione, con nota dell’8 settembre 2025, a concludere il procedimento. Rimasto inerte l’ente, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 117 e 34, co. 5, cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere in senso favorevole, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.
Costituitosi il Comune, il giudizio proseguiva, ma nelle more l’amministrazione adottava dapprima un preavviso di rigetto e, successivamente, il provvedimento di diniego dell’istanza di condono. All’udienza camerale, le parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere, divergendo unicamente sul regime delle spese: il ricorrente ne chiedeva la condanna del Comune, che invece ne invocava la compensazione, deducendo il carattere vincolato del potere esercitato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta delle parti, reputando che l’intervenuta adozione del provvedimento di diniego avesse soddisfatto l’interesse sostanziale alla definizione del procedimento e reso non più necessaria una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
Quanto al profilo delle spese, il Tribunale ha affermato che la natura vincolata del potere esercitato con il diniego non assume rilievo ai fini della soccombenza virtuale. Il dato temporale — l’adozione del provvedimento successiva alla proposizione del ricorso — è stato ritenuto dirimente per radicare la responsabilità processuale dell’amministrazione, la cui inerzia aveva reso necessario l’intervento giurisdizionale.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Comune è stato pertanto condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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