Interdittiva antimafia e reato strumentale: legittimo il diniego di white list (TAR Piemonte n. 377 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione alla white list non presuppone la prova dell’avvenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Il Prefetto può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, anche da una condanna non definitiva per reato strumentale all’attività delle organizzazioni criminali, unitamente a concreti elementi dai quali risulti che l’attività d’impresa possa agevolare o essere condizionata da tali attività. Gli indizi vanno valutati in modo unitario e non atomistico, sicché ciascuno acquista valenza nel collegamento con gli altri. La condanna per un reato non compreso nell’elenco dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 non impedisce l’adozione dell’interdittiva, ove il fatto sia ricondotto alla fattispecie a condotta libera dell’art. 91, comma 6.

Il Fatto

Una società attiva nell’autotrasporto su strada, facente capo a un unico amministratore e socio di maggioranza, chiedeva alla Prefettura l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, la c.d. white list. L’iscrizione era necessaria perché il principale committente la richiedeva quale condizione per l’affidamento degli incarichi. La Prefettura rigettava l’istanza, ravvisando nei confronti dell’operatore economico tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne scelte e indirizzi.

Il provvedimento si fondava su una condanna riportata dal titolare per trasporto di sostanza stupefacente, commesso nel 2016 e ridotto in appello, con benefici di sospensione condizionale e non menzione. La società impugnava il diniego davanti al TAR, lamentando eccesso di potere, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, oltre alla sproporzione della prognosi. La domanda cautelare era respinta; seguivano due ordinanze istruttorie volte ad acquisire dalla Prefettura una relazione sullo stato attuale dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 84 d.lgs. n. 159/2011 individua le cause di decadenza, sospensione o divieto e le ipotesi di tentativo di infiltrazione; l’art. 91, comma 6, consente al Prefetto di desumere il tentativo anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, purché uniti a concreti elementi di agevolazione o condizionamento dell’impresa.

Il TAR respinge la censura di difetto di motivazione. Sebbene l’interessato non fosse stato condannato per alcuno dei delitti elencati nell’art. 84, comma 4, il diniego poteva fondarsi sull’art. 91, comma 6. Il reato di trasporto di stupefacenti, commesso in concorso con esponenti del sodalizio, è stato ritenuto strumentale all’attività dell’organizzazione: il trasferimento della sostanza da Bari a Torino costituiva un passaggio necessario per il gruppo criminale.

Determinante è la ricostruzione dei rapporti personali. Il titolare della società aveva accolto presso i propri uffici i sodali, preoccupati per la perdita dei contatti con il trasportatore e del carico. Le intercettazioni richiamate alludono a commesse abituali e a collaborazioni future, smentendo la tesi dell’occasionalità dell’agevolazione e di una posizione di mera vittima. La percezione di redditi, fino al 2019, da altra impresa coinvolta nel medesimo trasporto conferma il quadro di permeabilità alla criminalità organizzata.

Il Collegio richiama il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa: l’interdittiva ha natura cautelare e preventiva e non richiede la prova del fatto, ma solo indizi dai quali non sia illogico dedurre il collegamento o il condizionamento mafioso (tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, n. 6284 del 2020 e n. 1743 del 2016). Gli elementi vanno considerati unitariamente, non in modo atomistico.

Il richiamo alla regola del “più probabile che non” non è superato dalle difese: l’operazione di trasporto, unitamente ai contatti e alle trattative su ulteriori operazioni, basta a sostenere la prognosi. La pendenza del giudizio di riabilitazione e l’ingresso del titolare tra i collaboratori di giustizia non mutano l’esito, non essendo ancora intervenuta la riabilitazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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