Procura alle liti generica e ricorso in ottemperanza: l’inammissibilità per carenza di procura speciale (TAR Lombardia n. 2975 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., la quale deve indicare l’oggetto della controversia, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su foglio analogico separato dal ricorso nativo digitale non può ritenersi apposta in calce all’atto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, atteso che la congiunzione telematica non garantisce che la parte abbia contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. La carenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, comma 2, c.p.c., né mediante errore scusabile, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il giudicato era formato e notificato all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio di trattazione; ciò ha escluso l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza comporta rinuncia implicita al diritto di contraddittorio, secondo la giurisprudenza richiamata.
La procura, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava gli estremi del provvedimento del giudice ordinario da eseguire né la parte resistente. Il Collegio ha pertanto ritenuto la procura generica e inidonea: l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. richiede la procura speciale, che deve contenere gli elementi identificativi della controversia. L’eccezione della procura apposta in calce al ricorso non è estensibile al caso in cui il documento cartaceo sia successivamente congiunto telematicamente all’atto informatico, poiché non garantisce la consapevolezza della parte e non prova la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.
Il Collegio ha escluso anche la sanabilità del vizio, ex artt. 39 cod. proc. amm. e 182, comma 2, c.p.c., richiamando l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della proposizione. Ha infine negato l’errore scusabile, trattandosi di istituto di stretta interpretazione e non essendovi obiettiva incertezza normativa dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria.
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Nota della Redazione
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