Ottemperanza ex art. 112 c.p.a. per l’esecuzione del giudicato sull’indennizzo ex lege n. 210/1992 (TAR Puglia n. 205 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che contengano statuizioni di condanna a favore del privato. La sentenza che riconosce il diritto all’indennizzo aggiuntivo di cui all’art. 2, comma 7, l. n. 210/1992 non è autoesecutiva, richiedendo un’attività collaborativa della pubblica amministrazione. Ove sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato, senza che la nomina di un commissario ad acta sia necessaria quando le competenze siano state trasferite ad altro ente territoriale.
Il Fatto
Una cittadina, beneficiaria delle provvidenze economiche previste dalla legge n. 210/1992 in quanto affetta da epatite cronica post-trasfusionale, aveva ottenuto dal Tribunale in funzione di giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo aggiuntivo nella misura del 10% di quello in godimento, a decorrere dal mese successivo all’accertamento della patologia, oltre interessi e rivalutazione.
La pronuncia era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini dell’esecuzione. Nonostante ciò, l’amministrazione non aveva dato corso alle statuizioni di condanna. La ricorrente adiva quindi il TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine al Ministero di compiere tutti gli atti necessari, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: la pronuncia del giudice ordinario, passata in giudicato, rientra tra quelle per cui l’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione.
Il Collegio ha poi escluso che la sentenza fosse autoesecutiva, poiché la piena attuazione del giudicato sulla sorte capitale dell’indennizzo non si esaurisce in un mero accertamento, ma richiede un’attività provvedimentale e materiale della pubblica amministrazione, funzionale al pagamento delle somme dovute. Tale attività non poteva ritenersi compiuta.
Sul piano procedimentale, è risultato decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, che la legge accorda alle amministrazioni per adempiere alle obbligazioni pecuniarie sorte da provvedimenti giurisdizionali. La mancata attivazione nel predetto termine ha legittimato l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
Quanto alle modalità di esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero della Salute di dare attuazione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha, invece, ritenuto di non nominare allo stato un commissario ad acta, in considerazione del fatto che le competenze in materia di indennizzi ex lege n. 210/1992 sono state trasferite alla Regione Puglia dal d.P.C.M. 13 novembre 2000. È apparsa opportuna l’attribuzione all’ente regionale del tempo necessario per provvedere, ferma restando l’esperibilità dei successivi rimedi in caso di ulteriore inerzia.
Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore della ricorrente, onerandolo altresì della rifusione del contributo unificato e degli accessori di legge.
Nota della Redazione
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