Il giudicato sul silenzio non vincola il contenuto del provvedimento sopravvenuto (TAR Puglia n. 202 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che accoglie il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ha un effetto conformativo che, di regola, si limita a vincolare l’amministrazione a provvedere, senza predeterminare il contenuto dell’atto. Ne consegue che il provvedimento espresso, adottato in ottemperanza a tale pronuncia, il quale rigetti integralmente l’istanza, non è nullo per violazione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di alcuni terreni, diffidava il Comune a restituirli, previa riduzione in pristino, o in alternativa ad acquisirli ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Rimasto inerte l’ente, adiva il TAR ex art. 117 c.p.a., ottenendo una sentenza che dichiarava l’illegittimità del silenzio e ordinava all’amministrazione di provvedere con atto espresso.
In esecuzione di tale pronuncia, la Giunta Comunale adottava una delibera di integrale rigetto dell’istanza. Avverso tale delibera la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti, qualificato dal Collegio come autonoma azione di annullamento, deducendo la nullità dell’atto per violazione del giudicato, nonché la sua illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, chiarendo che l’assunto della ricorrente, secondo cui la sentenza sul silenzio avrebbe imposto al Comune di accogliere una delle due alternative prospettate, era erroneo. La pronuncia, infatti, aveva disposto unicamente l’obbligo di pronunciarsi espressamente, senza imporre alcun vincolo conformativo sulle determinazioni dell’amministrazione.
Il Collegio, richiamando i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2016 e n. 1 del 2017, ha evidenziato che il giudizio sul silenzio ha ad oggetto la fondatezza della pretesa a ottenere una pronuncia, non il merito di essa. Solo nei casi di attività vincolata o di discrezionalità esaurita il giudice potrebbe predeterminare il contenuto del provvedimento, circostanze non ricorrenti nella fattispecie.
Il giudice di appello, nel dichiarare l’improcedibilità del gravame avverso la sentenza sul silenzio, aveva già implicitamente riconosciuto che la delibera di rigetto costituisse piena ottemperanza alla decisione. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale delibera nei termini di decadenza, deducendo specifici motivi di legittimità avverso la scelta declinatoria dell’ente, e non già sostenerne la nullità per asserita violazione del giudicato.
Il TAR ha infine rilevato che il provvedimento impugnato conteneva, anche tramite il rinvio alle difese dell’ente, motivazioni adeguate a sostenere il rigetto integrale delle richieste, rendendo la scelta dell’amministrazione non censurabile sotto i profili dedotti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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