Idoneità professionale: prevale l’attività effettiva, non l’oggetto sociale (TAR Puglia n. 179 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nel registro delle imprese per attività pertinenti all’oggetto dell’appalto costituisce un requisito di idoneità professionale, la cui verifica impone una tendenziale congruenza contenutistica tra le risultanze descrittive del certificato camerale — che indicano attività prevalente e secondaria — e le prestazioni oggetto dell’affidamento. Non assumono rilevanza le attività meramente potenziali, sebbene incluse nell’oggetto sociale, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle attività effettivamente esercitate dall’operatore economico. Il requisito deve essere posseduto a pena di esclusione ed è insuscettibile di essere desunto dall’oggetto sociale, che esprime soltanto la capacità di agire del soggetto. La verifica di coerenza non può basarsi su elementi ulteriori, come il possesso di un codice ATECO o l’episodica esecuzione di attività analoghe.

Il Fatto

La Cooperativa Sociale Barbara B Scs impugnava la determinazione con cui il Comune di Terlizzi aveva aggiudicato alla Tes s.r.l.s. i servizi cimiteriali per la durata di 36 mesi, nonché gli atti di gara e il contratto, ove stipulato. La ricorrente, seconda classificata, deduceva la carenza, in capo all’aggiudicataria, del requisito di idoneità professionale richiesto dal disciplinare — non risultando la Tes iscritta per attività pertinenti all’oggetto dell’affidamento — e denunciava anche la mancata iscrizione nella white list e la sostituzione dell’impresa ausiliaria, operata illegittimamente in caso di avvalimento di natura tecnica. La controinteressata si costituiva e resisteva.

La Motivazione della Corte

Il TAR accoglie il primo motivo di ricorso. L’art. 6.1 del disciplinare subordina la partecipazione alla gara al possesso, a pena di esclusione, dell’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo artigiani per attività pertinenti all’oggetto. Il requisito mira a garantire che la commessa sia affidata a un operatore in grado di eseguire le prestazioni a regola d’arte. Il confronto tra il certificato camerale e l’art. 7 del capitolato speciale — che elenca, tra le altre, inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni — rivela la totale estraneità delle attività svolte dalla Tes, operante nel settore degli impianti elettrici, rispetto ai servizi cimiteriali oggetto di gara.

Il Collegio precisa che la prova del requisito non può ricavarsi dall’oggetto sociale, atteso che quest’ultimo indica le attività potenzialmente esercitabili, mentre le attività prevalente e secondaria risultanti dal certificato camerale rappresentano quelle concretamente svolte. La verifica deve quindi basarsi solo su queste ultime, sulle quali vi è certezza di effettivo esercizio. La giurisprudenza citata conferma che la coerenza va accertata esclusivamente dal confronto tra le risultanze camerali e l’oggetto del contratto, senza attribuire rilievo ad altri elementi

Alla luce di tali considerazioni il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. L’aggiudicazione è annullata per carenza del requisito di idoneità professionale, con condanna della controinteressata e del Comune alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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