La mancata ottemperanza all’ordinanza istruttoria si valuta a sfavore dell’amministrazione nel diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 11318 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, ma la relativa determinazione deve essere comunque supportata da un’adeguata motivazione e da una compiuta istruttoria, sindacabili in sede giurisdizionale per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e irragionevolezza. L’inottemperanza dell’amministrazione resistente all’ordine istruttorio del giudice, senza fornire giustificazioni, legittima il giudice a desumere argomenti di prova dal contegno processuale, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., valutando tale comportamento a sfavore della parte pubblica, soprattutto quando la documentazione prodotta dal ricorrente non sia contraddetta da altri elementi.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992. L’amministrazione respingeva la domanda con decreto ministeriale, ritenendo assente la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello alla concessione, sulla base di una notizia di reato a carico dell’istante per violazione dell’art. 4 della legge n. 895/1967 (porto abusivo di armi in luogo pubblico). Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la mancanza di una compiuta istruttoria e l’assenza di procedimenti penali a suo carico, come emergente dai certificati richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che la concessione della cittadinanza è atto di elevata discrezionalità, espressione del potere sovrano dello Stato. Tuttavia, tale potere non può trasmodare in arbitrio: la motivazione deve essere adeguata e l’istruttoria completa. Nel caso di specie, il diniego si fondava esclusivamente su una notizia di reato del 2022, che il ricorrente asseriva essere rimasta senza esito.
Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, aveva ordinato a entrambe le parti di produrre la certificazione penale, rilevando la diversità di contenuto tra il certificato rilasciato all’interessato e quello “integrale” richiedibile dai soggetti pubblici ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 313/2002. Il ricorrente adempiva, depositando certificati aggiornati dai quali non emergeva alcun elemento pregiudizievole.
L’amministrazione, al contrario, non produceva la documentazione richiesta, limitandosi a depositare la mera richiesta di certificazione inviata alla Procura dopo quattro mesi dall’ordinanza, e restando successivamente inerte, senza fornire giustificazioni né chiedere proroghe. Il Collegio valuta tale contegno come censurabile, evidenziando la violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria che grava sull’amministrazione.
Richiamando l’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., il giudice afferma che l’inottemperanza all’ordine istruttorio può essere valutata a sfavore della parte pubblica, consentendo di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale. Nel caso di specie, tale valutazione non contrasta con le risultanze emerse, poiché i certificati prodotti dal ricorrente confermano l’assenza di precedenti e la p.a. non ha dedotto alcunché di specifico a sostegno del proprio diniego.
Pertanto, il ricorso è accolto e il provvedimento di diniego annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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