Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 1830 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, accerta la persistente inerzia dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del decisum entro un termine assegnato. La sentenza del giudice civile esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio, sicché l’obbligo dell’Amministrazione consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La richiesta di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è accolta e liquidata negli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino al giorno dell’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute. La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Notificata ai fini dell’esecuzione, la pronuncia non ha ricevuto attuazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente propone ricorso al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si costituisce solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e ricostruisce i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
La verifica dei presupposti è positiva su tutti i fronti. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio; questi, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla domanda di condanna pecuniaria, il Collegio accoglie la richiesta di penalità di mora nei limiti e nei termini indicati, richiamando Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. La somma è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo è fissato il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, ovvero quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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