Nullità per elusione parziale del giudicato e retrodatazione dell’encomio solenne (TAR Puglia n. 184 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di nullità per elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, presuppone un contrasto frontale dell’atto amministrativo con il comando giudiziale, contrasto che deve essere accertato nei limiti della portata conformativa della pronuncia. L’inciso della sentenza di ottemperanza che indica un risultato coerente con le risultanze istruttorie non può essere interpretato come ordine tassativo di risultato, poiché una diversa lettura violerebbe il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. All’esito della riedizione del potere, il sindacato del giudice è pieno ed esteso al merito, potendo conoscere del bene della vita anelato. La prescrizione dell’“ora per allora” che governa l’esecuzione impone la retrodatazione degli effetti dell’atto emesso in sede di riedizione, sia in caso di riconoscimento del bene della vita sia in caso di diverso riconoscimento formale; l’omessa retrodatazione integra la parziale nullità dell’atto, con obbligo di riconoscimento dei diritti conseguenti in base al tempo figurativo decorso.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al soppresso Corpo Forestale dello Stato, aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale del provvedimento che, nel 2013, gli aveva riconosciuto l’encomio solenne in luogo della promozione per meriti straordinari, in relazione a una specifica attività investigativa. Il giudice aveva imposto all’Amministrazione di rideterminarsi, ma l’inerzia era perdurata per anni, fino alla sentenza di ottemperanza del 2023, che chiariva la portata conformativa del giudicato, e alla successiva pronuncia del 2024 che nominava il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri quale commissario ad acta.
L’Amministrazione, riattivato il procedimento, aveva confermato il riconoscimento dell’encomio solenne anziché disporre la promozione per meriti straordinari. Il ricorrente aveva impugnato tali atti per elusione del giudicato, deducendo che la riedizione avrebbe dovuto concludersi con la promozione e con la retrodatazione degli effetti alla data del primo provvedimento annullato. L’Amministrazione si era costituita sostenendo la piena conformità dell’azione esecutiva alle statuizioni del giudice.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto che, alla luce del successivo esercizio della funzione amministrativa e della definitiva consumazione del potere, il sindacato del giudice dovesse essere pieno ed esteso al merito. Ha poi rilevato che la domanda di nullità per elusione del giudicato è fondata negli stretti limiti della motivazione, poiché il contrasto frontale con il comando giudiziale è ravvisabile unicamente con riguardo alla retrodatazione degli effetti.
La Corte ha chiarito che il passaggio della sentenza del 2023, secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare elementi tali da condurre verso un risultato coerente con le risultanze istruttorie, non poteva essere inteso come un riconoscimento diretto e vincolato della promozione. Una diversa interpretazione, quale ordine tassativo di risultato, avrebbe comportato la violazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., predeterminando l’esito di una discrezionalità non ancora consumata. Il giudicato non può essere inteso come automatismo per l’avanzamento di carriera, permanendo in capo all’Amministrazione una discrezionalità mista, pura e tecnica, caratterizzata da ampie valutazioni affidate alla sua sensibilità e alla comparazione con casi simili.
Dalla documentazione in atti è emerso che l’Amministrazione aveva correttamente riavviato l’istruttoria, coinvolgendo i livelli gerarchici competenti secondo le procedure dell’Arma, in virtù della successione ex art. 18 del D.lgs. n. 177/2016, acquisendo pareri, comparando casi analoghi ed esaminando le sopravvenienze. La Corte ha escluso che l’Amministrazione dovesse applicare pedissequamente le disposizioni del soppresso Corpo Forestale o ricostituire organi deliberanti estinti, dovendo invece utilizzare le proprie strutture ordinamentali secondo il principio di buon andamento.
Pur sussistendo lievi differenze terminologiche tra i due ordinamenti, le diverse tipologie di ricompense presentano una sostanziale analogia quanto alla scala valoriale, delineando una medesima gerarchia piramidale. La riconduzione della fattispecie alle categorie dell’Arma, con esclusione della promozione per difetto del rischio estremo o dell’eccezionalità assoluta e conferma dell’encomio solenne, è stata ritenuta immune da vizi logici e rispettosa della sostanza del giudicato.
La Corte ha concluso che la prescrizione dell'”ora per allora”, che governa la dimensione temporale dell’esecuzione, imponeva la retrodatazione degli effetti sin dal 2013. L’assenza di retrodatazione determina la parziale violazione del giudicato. Il TAR ha dichiarato la nullità degli atti in parte qua, ordinando la retrodatazione del riconoscimento dell’encomio solenne nello stato matricolare a decorrere dal 18.12.2013, con riconoscimento dei diritti conseguenti in base al tempo figurativo decorso e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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