Regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazione: impugnazione autonoma e termini di decadenza (TAR Puglia n. 161 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni regolamentari a contenuto normativo astratto e programmatico non sono autonomamente impugnabili, dovendo la relativa lesione essere attuale e concreta e derivare dal provvedimento applicativo, da impugnare congiuntamente alla norma secondaria. Al contrario, le disposizioni regolamentari immediatamente lesive, in quanto destinate a produrre in via diretta una modificazione della sfera giuridica del destinatario, devono essere oggetto di autonoma e immediata impugnazione. Per tali atti, il termine di decadenza decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e dell’art. 124 d.lgs. n. 267/2000, restando irrilevante la successiva emanazione di atti applicativi. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, formulata fuori dai termini processuali e basata su elementi estranei al thema decidendum, non può essere presa in considerazione.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di una torre autoportante per telecomunicazioni, ha impugnato il regolamento comunale che disciplina l’installazione di impianti di telecomunicazione, deducendone la contrarietà alla normativa statale e regionale di settore. Il regolamento, approvato dal Consiglio comunale, era stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni. La società, sulla scorta dell’annullamento giurisdizionale di una precedente ordinanza di sgombero, ha chiesto declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in subordine la decisione nel merito.

Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso in relazione all’impugnazione dell’articolo 22 del regolamento e la inammissibilità dell’impugnazione delle restanti disposizioni regolamentari, non essendo individuabile un atto applicativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disatteso la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando come gli elementi posti a fondamento della stessa fossero estranei al thema decidendum e non introdotti nei termini di legge, risultando la condizione non avverata.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio per cui i regolamenti si distinguono in volizioni preliminari, a contenuto normativo astratto, e volizioni-azione, immediatamente applicative. Solo queste ultime sono suscettibili di produrre una lesione concreta e attuale e devono essere impugnate autonomamente; per le prime, la lesione deriva dall’atto applicativo, da impugnare congiuntamente alla norma. Nel caso di specie, la maggior parte delle disposizioni regolamentari è stata ritenuta di natura astratta e generale, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione autonoma.

Quanto all’articolo 22, la Corte ne ha riconosciuto l’efficacia immediatamente lesiva, atteso che impone ai titolari di impianti siti in aree non consentite la presentazione di un piano di risanamento con delocalizzazione. Tuttavia, l’impugnazione di tale disposizione è risultata tardiva, poiché il termine di decadenza di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 d.lgs. n. 267/2000, e il ricorso è stato notificato ben oltre il termine dalla scadenza dei quindici giorni di pubblicazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e irricevibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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