Prelievo extraprofitti fonti rinnovabili: nessuna tutela cautelare senza prova della compromissione finanziaria (TAR Lombardia n. 644 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare innanzi al giudice amministrativo non può essere concessa quando gli atti impugnati, quali la diffida di pagamento e l’avviso di compensazione emessi dal GSE, presentino profili di dubbia impugnabilità e di incerta riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’affermazione del grave pregiudizio derivante dal pagamento delle somme richieste deve essere supportata da un adeguato riscontro probatorio, non potendo soccorrere una relazione tecnico-contabile unilateralmente predisposta e non depositata agli atti. La natura economica del pregiudizio, suscettibile di integrale ristoro per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito, esclude altresì il ricorrere dei presupposti per l’adozione di misure cautelari.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha impugnato una pluralità di atti riconducibili all’attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, nonché le successive deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli atti applicativi del Gestore dei Servizi Energetici.
Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato proposto avverso il provvedimento di diffida di pagamento e l’avviso di compensazione automatica delle somme dovute, con conseguente richiesta di accertamento della non debenza degli importi pretesi e di condanna alla restituzione di quanto già versato o compensato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente osservato che le censure dedotte con i motivi aggiunti, ai quali accede la domanda cautelare, hanno ad oggetto principale atti del GSE — quali la diffida di pagamento e l’avviso di compensazione — rispetto ai quali appare dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo, configurandosi verosimilmente come atti endoprocedimentali o di natura paritetica.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato l’assenza di un adeguato supporto probatorio a sostegno dell’asserita compromissione dell’equilibrio finanziario e patrimoniale della società ricorrente. L’istanza cautelare, difatti, non può fondarsi su allegazioni generiche, ma richiede la prova concreta dell’attualità e della gravità del pregiudizio lamentato, requisito non satisfatto dalla mera produzione di una relazione tecnico-contabile unilateralmente predisposta, peraltro non rinvenibile nel fascicolo processuale.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato come il quadro normativo di riferimento e il tempo di maturazione delle pretese inerenti al prelievo sugli extraprofitti imponessero all’operatore del settore, secondo il canone della qualificata diligenza, di approntare tempestivamente le misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione economica determinatasi, atteso che nel caso di specie tale onere non risultava adempiuto.
Quanto all’ulteriore presupposto del periculum in mora, il Collegio ha precisato che il pregiudizio dedotto — di natura prettamente economica — sarebbe comunque suscettibile di integrale ristoro per equivalente nell’eventualità di un esito favorevole del giudizio di merito, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’emanazione di una misura cautelare. Alla reiezione dell’istanza ha fatto seguito la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di fase, non ravvisandosi ragioni per la compensazione.
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Nota della Redazione
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