Conversione del permesso da lavoro stagionale: valutazione dell’alloggio riferita alla prospettiva futura (TAR Puglia n. 47 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, la verifica del requisito dell’alloggio deve essere compiuta dall’Amministrazione con riferimento alla prospettiva futura di stabilizzazione dello straniero nel territorio dello Stato e non già alla situazione di fatto esistente al momento della presentazione dell’istanza. La dichiarazione di impegno all’alloggio, resa secondo la modulistica ministeriale, è idonea a soddisfare le esigenze minime di verifica istruttoria nella fase genetica del procedimento di conversione, con conseguente illegittimità della revoca del nulla osta fondata su una pretesa carenza documentale non prevista dalla normativa applicabile.

Il Fatto

La parte ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale, corredata dalla dichiarazione di impegno all’alloggio secondo la modulistica ministeriale. In data 12.03.2025 lo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia rilasciava il nulla osta alla conversione.

A distanza di alcuni mesi, con provvedimento del 21.10.2025, la Prefettura revocava il nulla osta per una asserita carenza documentale. La parte ricorrente impugnava il provvedimento di revoca, chiedendone la sospensione, deducendo che il requisito dell’alloggio non sarebbe richiesto nella fase genetica della conversione e che ogni eventuale sopravvenienza avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell’art. 5, comma 5, T.U. immigrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso suscettibile di positivo apprezzamento nella fase cautelare, osservando che il procedimento di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale costituisce una forma di stabilizzazione dello straniero. Da tale premessa il Collegio ha tratto il principio per cui la valutazione del requisito dell’alloggio deve essere riferita alla prospettiva futura e non al momento della presentazione dell’istanza.

La verifica dell’alloggio propria del lavoro stagionale, infatti, attiene alla regolarità della permanenza nel periodo passato, mentre nel procedimento di conversione la prospettiva è quella della prosecuzione del soggiorno per un periodo più esteso. La dichiarazione di impegno è stata ritenuta idonea, almeno in fase cautelare, a soddisfare le esigenze minime di verifica, anche in considerazione della documentazione alloggiativa prodotta per l’intero anno in corso, fermo restando l’approfondimento tipico del giudizio di merito.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che la revoca del nulla osta preclude la stipula del contratto di soggiorno, determinando un pregiudizio non altrimenti rimediabile. L’interesse pubblico non è stato ritenuto prevalente, in ragione della natura meramente istruttoria dei rilievi opposti dall’Amministrazione e della possibilità di eliminare successivamente il titolo di soggiorno ove risulti illegittimo. La domanda cautelare è stata pertanto accolta, con sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e ordine all’Amministrazione di dare corso al procedimento di conversione, con fissazione dell’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *