Conversione del permesso di soggiorno: requisito dell’alloggio da dimostrare solo al momento della domanda (TAR Puglia, Sez. III, n. 48 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato costituisce una fase procedimentale autonoma e distinta rispetto a quella di ingresso nel territorio nazionale. Ne consegue che il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo deve essere dimostrato dal cittadino extracomunitario al momento della presentazione dell’istanza di conversione, e non già con riguardo al momento dell’ingresso in Italia quale lavoratore stagionale. L’Amministrazione non può richiedere una verifica retroattiva e continuativa della sistemazione alloggiativa, atteso che la fase relativa all’ingresso è ormai definita con il rilascio del permesso di soggiorno stagionale, mai annullato né revocato, e presuppone la compiuta verifica dei requisiti ivi effettuata.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato in data 12 marzo 2025, presentava domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato, allegando la disponibilità di un nuovo alloggio ritenuto idoneo. La Prefettura di Foggia, con decreto del 22 agosto 2025, disponeva tuttavia la revoca del nulla-osta alla conversione, sul presupposto che il ricorrente fosse privo del requisito dell’alloggio idoneo già al momento dell’ingresso nel territorio nazionale in qualità di lavoratore stagionale. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso, con istanza cautelare di sospensione, dinanzi al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, acquisita la documentazione a seguito di ordinanza istruttoria, ha rilevato come la ragione del diniego fosse incentrata su un presupposto temporale erroneo. La Prefettura aveva, infatti, valutato la sussistenza del requisito alloggiativo con riferimento alla fase di primo ingresso nel territorio nazionale, in qualità di lavoratore stagionale, anziché al momento della domanda di conversione.

I giudici hanno osservato che il permesso per lavoro stagionale era stato rilasciato solo a seguito di regolare istruttoria, che aveva evidentemente riscontrato la sussistenza dei requisiti di ingresso e di soggiorno. Tale fase procedimentale doveva, pertanto, considerarsi ormai definita, configurandosi un vero e proprio rapporto amministrativo esaurito, non essendo il permesso stagionale mai stato oggetto di annullamento o revoca.

La conversione del permesso di soggiorno, prosegue il TAR, si innesta in un procedimento distinto e autonomo, nel quale il richiedente è tenuto a dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo solo al momento della presentazione dell’istanza, come effettuato dal ricorrente. La condotta della Prefettura è stata, quindi, ritenuta irrazionale, in quanto ha sovrapposto valutazioni inerenti a procedimenti del tutto separati, introducendo un obbligo di dimostrazione retroattiva e continuativa della sistemazione alloggiativa non previsto dal testo unico sull’immigrazione, né dal relativo regolamento di attuazione.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto la domanda cautelare meritevole di accoglimento, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, anche ai fini del riesame, e fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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