Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato (TAR Puglia n. 120 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato dell’interessato da parte dell’amministrazione che ha indetto la procedura selettiva oggetto di impugnazione determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione di improcedibilità non richiede l’esame nel merito delle censure proposte, essendo l’interesse alla decisione venuto meno per fatto sopravvenuto. Le spese di lite possono essere compensate qualora sussistano giusti motivi, come nell’ipotesi di rinuncia implicita determinata dal conseguimento dell’utile richiesto con l’atto impugnato.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia la determinazione dirigenziale del Comune di Cerignola, con cui era stata disposta la revoca delle procedure selettive ex art. 16 legge n. 56/1987 per la copertura dei posti di “custode” e “messo notificatore”, nonché i consequenziali provvedimenti di ARPAL Puglia di sospensione e di presa d’atto della revoca delle procedure. La ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti impugnati, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio, la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato dal Comune di Cerignola in data 31 dicembre 2024, con inquadramento nella area degli istruttori, posizione economica C1. Con atto del settembre 2025, sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore, veniva dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’atto di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ritualmente notificato e depositato, era stato sottoscritto sia dalla parte che dal difensore, integrando i requisiti di una valida rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente da parte del Comune di Cerignola, successivamente all’instaurazione del giudizio, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito delle censure proposte avverso gli atti di revoca delle procedure selettive. La circostanza che l’interessata avesse conseguito un contratto di lavoro a tempo indeterminato, seppur con inquadramento diverso da quello oggetto delle procedure selettive impugnate, ha fatto venire meno ogni utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto trarre da una pronuncia favorevole di annullamento degli atti gravati, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di gravame nel merito, in applicazione del principio per cui l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce esito del giudizio che prescinde dall’accertamento della fondatezza o infondatezza delle censure dedotte, essendo basata esclusivamente sulla verifica della persistenza dell’interesse processuale al momento della decisione. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ha ravvisato giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio, considerata la peculiarità della vicenda e la circostanza che l’instaurazione del contenzioso aveva comunque raggiunto l’effetto utile per la ricorrente, la quale era stata assunta dall’amministrazione resistente. Il Collegio ha, infine, disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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