Ottemperanza per il giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta riservata (TAR Puglia n. 123 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il persistente inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato del giudice del lavoro, ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventualità che l’inadempimento si protragga. La mera carenza di organico dell’Amministrazione può giustificare il differimento della nomina del commissario e il rigetto dell’istanza di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto di alcuni lavoratori nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguito del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
Nel giudizio si sono costituite le Autorità statali intimate con un atto di stile, senza contestare nel merito la fondatezza della pretesa esecutiva. La questione è stata riservata per la decisione nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale. Tale accertamento ha condotto all’accoglimento del ricorso in ottemperanza, con ordine all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Tribunale l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, l’inadempimento si protragga. Tale scelta è motivata dal comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione, circostanza che ha altresì giustificato il rigetto dell’istanza di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
La pronuncia ha, infine, condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori costituiti, in solido, per dichiarazione antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, secondo una prassi volta a segnalare eventuali profili di responsabilità erariale connessi all’inadempimento.
Nota della Redazione
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