Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 8296 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo azionato sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, attestata da certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale l’amministrazione scolastica era stata condannata a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1500.
Il titolo era stato notificato all’amministrazione e non era stato impugnato, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Poiché l’ente persisteva nell’inadempimento, la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza chiedendo l’ordine di provvedere, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Accoglie pertanto il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto al commissario ad acta, il giudice precisa che il suo munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’uso del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e all’art. 56 per le ulteriori spese.
La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non al deposito della relazione. Il deposito degli atti è effettuato esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
È disposta infine la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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