Ottemperanza al giudicato: il giudice amministrativo concede termine per il deposito del mandato di pagamento (TAR Puglia n. 114 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione comunale dimostri di aver avviato e portato a un avanzato stato di esecuzione l’iter volto al pagamento delle somme dovute in forza di un titolo giudiziale, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione della causa, assegnando all’ente un termine per l’esibizione del mandato di accredito delle somme sul conto di pertinenza. La prosecuzione del procedimento esecutivo è funzionale alla verifica dell’integrale soddisfazione del creditore e alla pronta definizione della controversia, senza che ciò determini una lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un credito per indennità di esproprio e accessori, agiva in ottemperanza dinanzi al TAR per la Puglia avverso l’inerzia del Comune di Foggia, rimasto inadempiente rispetto all’ordinanza della Corte di Appello di Bari che lo aveva condannato al versamento della somma di euro 325.437,00, oltre interessi legali, alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
Il Comune, costituitosi in giudizio, rappresentava che l’organo consiliare aveva nel frattempo approvato il debito fuori bilancio e che era stata adottata la determinazione dirigenziale di impegno delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminata la documentazione prodotta dall’ente locale, ha rilevato che l’ottemperanza al provvedimento del giudice ordinario risultava in itinere.
La circostanza che l’amministrazione avesse già provveduto alla deliberazione consiliare di riconoscimento del debito e alla successiva determinazione di impegno della spesa è stata valutata come indice di un percorso esecutivo concretamente avviato e non meramente declamato.
Il Collegio ha quindi ritenuto proficuo, per la pronta definizione della controversia, concedere all’ente un termine per l’esibizione del mandato di accredito delle somme sul conto presso la Cassa Depositi e Prestiti, quale prova dell’effettivo pagamento.
In accoglimento di tale impostazione, il TAR ha disposto il rinvio della trattazione alla camera di consiglio del 17 giugno 2026, al fine di consentire il deposito del mandato di pagamento delle somme dovute, mantenendo così il controllo sull’integrale esecuzione del giudicato.
Nota della Redazione
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