Nullità degli atti di riesecuzione del giudicato per commissione solo parzialmente rinnovata (TAR Campania n. 4107 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la riedizione della procedura concorsuale disposta dal giudicato deve svolgersi da una commissione integralmente rinnovata, ove il vizio accertato attenga alle operazioni di giudizio dell’organo valutativo. La sostituzione di soli due componenti su sei, con nuova valutazione di prove già scrutinate e riduzione del punteggio del ricorrente, lede i principi di trasparenza e imparzialità e integra elusione del giudicato. Ne consegue la nullità degli atti di riesecuzione e l’obbligo di una nuova riedizione del potere, previa fissazione dei criteri generali di valutazione.
Il Fatto
La ricorrente, ballerina professionista, aveva partecipato alla selezione indetta dalla Fondazione resistente per l’assunzione a tempo indeterminato di tre posti nel ruolo di Tersicoreo di fila, risultando non idonea con il punteggio di 17,275. Con la sentenza n. 3183 del 16 aprile 2025 questa Sezione accoglieva in parte il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti nella parte in cui avevano previsto una soglia di sbarramento di 20/30 non contemplata dal bando e nella parte in cui avevano attribuito il voto numerico senza preventiva predisposizione dei criteri di massima.
Notificata la decisione in forma esecutiva, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e 114 c.p.a. Avvenuta l’esecuzione, con successivi motivi aggiunti impugnava la nuova graduatoria del 10 giugno 2025, adottata da una Commissione in composizione modificata, che la collocava in settima posizione con il punteggio di 14,675.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto del superamento della lamentata inerzia a mezzo dei provvedimenti medio tempore depositati e impugnati con i motivi aggiunti.
Nel merito del gravame aggiuntivo, il Tribunale ha ricostruito la portata conformativa della sentenza n. 3183/2025, che imponeva una riedizione della procedura mediante eliminazione della soglia di sbarramento e rivalutazione dei candidati secondo criteri predeterminati. Pur essendo ciò avvenuto, ha destato perplessità la ripetizione delle operazioni da parte di una commissione in composizione “mista”: due componenti su sei sostituiti, né integralmente rinnovata né coincidente con l’organo originario.
Tale scelta è apparsa eccentrica, collocandosi tra le due opzioni riconosciute dalla giurisprudenza — riedizione da parte della commissione originaria ovvero da un organo totalmente rinnovato — richiamata nella specie con Cons. Stato, sez. VII, n. 9424 del 25 novembre 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 3307 del 5 luglio 2017. Secondo tali arresti, quando il giudicato richiede il rinnovo di una procedura concorsuale, è di regola preferibile che la commissione sia riconvocata in diversa composizione, ogniqualvolta il vizio accertato attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa.
Il modus procedendi seguito ha quindi tradito i canoni di trasparenza e imparzialità, poiché quattro componenti su sei hanno formulato i criteri di massima e rivalutato prove già scrutinate e a essi ben note. La sensibile decurtazione del punteggio della ricorrente, con conseguente arretramento in graduatoria, è stata letta come elemento sintomatico del travalicamento dei confini della discrezionalità in sede di riesercizio del potere.
Il Collegio ha pertanto condiviso la censura di elusione del giudicato, dichiarando la nullità degli atti impugnati con i motivi aggiunti e l’obbligo dell’Amministrazione di procedere a una rinnovata riedizione del potere mediante convocazione di una Commissione in diversa composizione. Questa, fissati nuovamente i criteri generali di valutazione, valuterà le prove avvalendosi delle videoregistrazioni e determinerà, senza alcuna soglia di sbarramento, gli esiti definitivi del concorso. L’accoglimento della prima censura ha assorbito, per carenza di interesse, la domanda di annullamento di cui alla seconda. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.