Ottemperanza per Carta del Docente: obbligo esecutivo entro sessanta giorni (TAR Puglia n. 81 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è limitato alla stretta esecuzione del giudicato di cui si domanda l’attuazione, senza che possa estendersi alla cognizione di domande diverse. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione, che non abbia eccepito l’avvenuto adempimento, comporta l’ordine di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del Docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del bonus di € 500,00 per l’annualità richiesta. Nonostante la sentenza fosse stata trasmessa all’Amministrazione in copia conforme e fosse maturato il termine di centoventi giorni previsto dalla legge, il Ministero non aveva provveduto al pagamento.

La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all’Amministrazione in data 18 settembre 2024 e che, pertanto, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso infruttuosamente. Ha inoltre accertato che il titolo giudiziale aveva comprovata valenza di cosa giudicata, come da certificazione prodotta in atti.

Il TAR ha quindi rilevato che, a fronte del giudicato, l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione in merito alla propria inerzia. Sul presupposto della persistente omessa esecuzione, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza.

Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento, considerando il comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da carenze organiche dell’Amministrazione.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 500,00, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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