Verifica di anomalia e monte ore contrattuale nella gara di ausiliariato (TAR Lazio n. 1566 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di congruità dell’offerta nelle gare pubbliche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non sia inficiata da macroscopiche illegittimità, gravi errori di valutazione o travisamento dei fatti; il sindacato è pieno ma non sostitutivo. Il costo del lavoro non è viziato per il solo fatto di essere indicato con valori inferiori alle tabelle ministeriali, essendo consentiti scostamenti che la stazione appaltante deve valutare in termini di significatività e giustificazione. Nella distinzione tra monte ore contrattuale, teorico ed effettivo, solo il primo esprime il tempo reale del servizio che il concorrente si è impegnato a garantire. Il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il gravame introduttivo sia respinto.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la deliberazione con cui l’ASL Roma 4 aveva aggiudicato la gara comunitaria per l’affidamento del servizio di ausiliariato dell’Area 1, in relazione al Lotto 1, oltre agli atti presupposti e alla verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.

Con motivi aggiunti la ricorrente censurava anche il parziale diniego di accesso alla documentazione dell’aggiudicataria, comprese le offerte tecniche e le giustificazioni del subprocedimento di anomalia. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale avverso la lex specialis, intesa nel senso preteso dalla ricorrente, e motivi aggiunti al ricorso incidentale avverso l’ammissione della seconda classificata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la verifica di anomalia dell’offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e sfugge, di regola, al sindacato di legittimità, salvo illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il controllo del giudice è pieno ed effettivo, ma non sostitutivo: non può sovrapporre una propria valutazione tecnica a quella dell’organo amministrativo.

Quanto al costo della manodopera, il Collegio ribadisce che l’offerta non è anomala per il solo fatto che il costo del lavoro sia indicato con valori inferiori alle tabelle ministeriali, spettando alla stazione appaltante apprezzare se gli scostamenti siano significativi e ingiustificati al punto da compromettere l’affidabilità dell’offerta.

Sulla distinzione tra monte ore contrattuale, teorico ed effettivo, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il monte ore contrattuale esprime il tempo reale del servizio per cui il concorrente si è impegnato. Nel caso di specie le 276.063 ore annue e 828.189 ore complessive indicate dall’aggiudicataria sono ore contrattuali e superano il parametro minimo organizzativo della legge di gara, pari a 274.016 ore annue e 822.048 ore triennali, anch’esso di natura contrattuale.

Il Collegio esclude inoltre che vi sia stata una modifica dell’offerta in sede di giustificazioni, avendo l’aggiudicataria indicato l’organico complessivo di 205 unità, di cui 161 di base e 44 sostituti, con i relativi costi esplicitati. La verifica di congruità, sostenuta da due pareri richiamati per relationem, non presenta macroscopiche illegittimità.

Infondata è anche la censura sulla valutazione non singola dei commissari: è inammissibile per carenza di interesse, avendo la ricorrente ottenuto il punteggio tecnico più elevato, ed è comunque generica per mancanza di prova. Il motivo sulla omessa dichiarazione di un procedimento penale a carico di un dirigente dell’aggiudicataria è infondato, poiché la richiesta di misure cautelari è stata portata a conoscenza degli interessati in data successiva alla presentazione dell’offerta. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, venendo meno l’interesse al suo scrutinio a seguito del rigetto del gravame introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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