Ottemperanza per la carta del docente: ordine all’amministrazione entro 60 giorni (TAR Puglia n. 82 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Detto giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani una sentenza che ne dichiarava il diritto a ottenere il beneficio economico della “Carta del docente” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della somma di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in copia conforme in data 1° luglio 2024 e munita di certificazione di passaggio in giudicato, non era stata eseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione delle misure attuative, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata trasmessa all’Amministrazione in copia conforme in data 1° luglio 2024 e che, pertanto, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 era decorso infruttuosamente. La sentenza aveva inoltre comprovata valenza di cosa giudicata, come da apposita certificazione del Tribunale di Trani del 6 febbraio 2025.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non si era costituita in giudizio, né aveva eccepito l’avvenuto adempimento o fornito alcuna giustificazione in merito alla propria inerzia. Sul presupposto del persistente inadempimento, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.
Quanto alla domanda di nomina del commissario ad acta, il giudice l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, si protragga l’inadempimento, in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, dove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.
La richiesta condanna alle astreintes non ha invece trovato accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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