Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel processo amministrativo (TAR Campania n. 914 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, intervenuta prima della spedizione della causa in decisione, preclude al giudice la decisione nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il principio della domanda comporta che il sindacato giurisdizionale resti nella disponibilità della parte che lo ha attivato. La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone invece un operato successivo della pubblica amministrazione integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava all’intervento agevolativo gestito dalla società finanziaria per l’internazionalizzazione delle imprese, articolazione “Fiere ed eventi”. Con deliberazione ammessa per l’importo complessivo di € 150.000,00, comprensivo del cofinanziamento, sottoscriveva il contratto trasmesso dal soggetto gestore. Chiedeva poi la variazione della manifestazione fieristica originariamente indicata, sostituendola con altra rassegna estera.
Il gestore comunicava l’inammissibilità della variazione richiesta. La società impugnava tale provvedimento, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali, davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e violazione delle garanzie partecipative. Si costituivano il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Cassa Depositi e Prestiti, chiedendo l’estromissione dal giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, prima della spedizione della causa in decisione, risulta depositata una nota con cui la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Su tale premessa, il gravame è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, e dall’art. 35 cod. proc. amm., che contempla l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio distingue le due fattispecie: la soddisfazione dell’interesse si atteggia diversamente a seconda che abbia carattere di pienezza ed esaustività. Il difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente e determina una nuova conformazione del rapporto tra amministrazione e amministrato; la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica è integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.
Il Collegio richiama quindi il fondamentale principio della domanda: il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato. Il giudice adito non ha alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno l’utilità della pronuncia. Il Collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo giurisprudenziale amministrativo, sia di primo grado sia di appello. Ne discende la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Stante la natura processuale della decisione, le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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