La revoca del nulla osta per marca da bollo irregolare viola il principio di proporzionalità (TAR Puglia n. 77 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presunta irregolarità di una marca da bollo apposta su una quietanza di pagamento costituisce una violazione di carattere meramente fiscale e non integra la fattispecie del falso rilevante ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998. La revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno fondata su tale presupposto viola il principio di proporzionalità, che impone all’Amministrazione una verifica di idoneità, necessità e adeguatezza della misura, nonché l’obbligo di valutare le sopravvenienze favorevoli in applicazione dell’art. 5, comma 5, del T.U.I..

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era entrato regolarmente in Italia per svolgere lavoro stagionale, ottenendo il relativo permesso di soggiorno. Successivamente, egli presentava istanza di conversione del permesso in quello per lavoro subordinato non stagionale, ottenendo il rilascio del nulla osta in data 18.12.2024.

Lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Foggia, con provvedimento prot. n. 78733 del 25.09.2025, revocava tuttavia il nulla osta, assumendo la non autenticità del codice identificativo di una marca da bollo apposta su una quietanza di pagamento e la presunta inidoneità della documentazione alloggiativa presentata al momento della domanda. Avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’irrilevanza giuridica della presunta irregolarità fiscale e richiamando il precedente del TAR Puglia, Sez. III, n. 937/2025.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, il Collegio ha osservato che la presunta irregolarità della marca da bollo, unico fondamento del provvedimento impugnato, integra una violazione di natura esclusivamente fiscale, che non può essere ricondotta alla fattispecie del falso di cui all’art. 22, comma 5-ter, T.U.I.. Si tratta, peraltro, di un adempimento che non è direttamente imputabile al ricorrente, il quale non può subire le conseguenze di una irregolarità commessa da altri.

In secondo luogo, il provvedimento di revoca è stato ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea. La Corte richiama il test trifasico di idoneità, necessità e adeguatezza della misura, il quale impone all’Amministrazione di verificare che il provvedimento non sacrifici la posizione del privato oltre quanto strettamente necessario al perseguimento dell’interesse pubblico. Nel caso di specie, la revoca non supera tale vaglio: esistono misure alternative e meno invasive per rimediare a una presunta irregolarità fiscale e la misura appare sproporzionata in senso stretto, atteso il grave pregiudizio per il privato a fronte della minima entità dell’interesse pubblico tutelato.

Da ultimo, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione ha omesso di valutare le sopravvenienze favorevoli, e in particolare la disponibilità di un alloggio idoneo, comprovata da contratto di locazione e certificato di idoneità alloggiativa prodotti in sede procedimentale. Tale omissione integra la violazione dell’art. 5, comma 5, T.U.I. e dei principi giurisprudenziali in materia di immigrazione, che impongono una valutazione aggiornata della situazione del richiedente.

In accoglimento del ricorso, il TAR Puglia ha annullato il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite e disponendo la trasmissione degli atti all’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti di competenza in relazione all’irregolarità fiscale riscontrata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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