Agrivoltaico su aree idonee: prevale l’interesse alle rinnovabili (TAR Piemonte n. 1328 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di impianti agrivoltaici il bilanciamento degli interessi antagonistici è regolato dal principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, enunciato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 190/2024. Ove l’impianto sia collocato su aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, il relativo provvedimento di VIA può essere rilasciato dal MASE senza il previo concerto del MIC e non è richiesta una motivazione rafforzata, salvo evidenti ragioni ostative. La qualificazione agrivoltaica dell’opera costituisce ulteriore elemento di favore. Ne discende che l’interesse al mantenimento della conduzione agricola di pregio, ancorché su superfici tutelate da strumenti pianificatori sovracomunali, assume carattere recessivo, senza che l’amministrazione debba esternare sul punto una specifica e congrua giustificazione.
Il Fatto
La società proponente ha presentato istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 76 MW, con annesso sistema di accumulo, su un’area di circa 108 ettari sita in area risicola di due Comuni vercellesi. L’opera prevede la sostituzione delle coltivazioni risicole storiche con foraggio, soia e frumento in rotazione, arnie, allevamento elicicolo e piantumazioni.
Le opere di connessione, oggetto di separata istruttoria, insistono in buona parte su terreni nella disponibilità dei ricorrenti, coltivatori che hanno impugnato il decreto ministeriale di conclusione positiva della procedura, articolando vizi di legittimità soggettiva, carenze istruttorie, frizione con gli strumenti pianificatori paesaggistici e violazione delle linee guida ministeriali. Avverso il parere della Commissione tecnica richiamato per relationem i ricorrenti hanno poi proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di riunione con il giudizio promosso dalla Provincia, trattandosi di scelta facoltativa e discrezionale priva di valenza decisoria, e ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito per l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.
Quanto ai requisiti soggettivi, il Tribunale ha escluso che il DM MASE n. 436/2023 introduca requisiti di accesso alla VIA: esso opera unicamente ai fini dell’accesso agli incentivi per i sistemi agrivoltaici, con la conseguenza che la doglianza è priva di pregio.
Sul piano istruttorio, la Corte ha rilevato che gli impatti delle opere di connessione sono stati valutati in separato procedimento, che il parere n. 243/2023 richiama espressamente; che le alternative localizzative sono state esplorate nello studio di impatto ambientale, da intendersi come vaglio delle sole opzioni ragionevoli, non necessariamente collocate in ambiti territoriali diversi; e che le osservazioni dei ricorrenti risultano acquisite e controdedotte.
Il passaggio centrale riguarda il bilanciamento degli interessi. Il Collegio ha affermato che, alla luce del favor per le rinnovabili e della collocazione dell’opera su aree idonee, gli strumenti pianificatori sovracomunali non dettano alcun divieto localizzativo. Anche qualora i terreni fossero qualificati come superfici agricole di pregio, la natura recessiva dell’interesse al mantenimento della conduzione del fondo non impone alcun aggravio motivazionale. Il richiamo per relationem ai pareri è stato giudicato congruo e la condizione ambientale apposta in altro procedimento conduce a mere migliorie in fase esecutiva, non a un illegittimo rinvio delle valutazioni ambientali.
Respinte anche le censure sulle linee guida, escluse dal novero dei parametri di legittimità per difetto di vincolatività di rango primario, le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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