Concessioni demaniali marittime: accolta la cautelare contro il differimento delle procedure selettive (TAR Abruzzo n. 79 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione non può differire oltre il termine del 30 settembre 2027 l’avvio delle procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo, in quanto tale differimento contrasta con l’obbligo di immediato avvio delle procedure stesse, già fissato al 26 giugno 2026. L’inerzia serbata dall’Amministrazione nell’avviare le procedure selettive costituisce un silenzio-inadempimento rispetto all’istanza di concessione presentata, con conseguente obbligo di provvedere in via immediata. La proroga delle concessioni in essere fino al 2027 non giustifica il ritardo nell’avvio delle procedure selettive, che devono essere attivate senza ulteriore indugio.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore turistico ricreativo, aveva presentato al Comune di Vasto un’istanza per il rilascio di una concessione demaniale marittima. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la società ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento sull’istanza, nonché per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera di giunta comunale che differiva l’avvio delle procedure selettive a dopo il 30 settembre 2027, con proroga sino ad allora delle concessioni in essere. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche la delibera di adozione della variante del Piano di gestione del demanio marittimo (PDMC), chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere alle pretese avversarie.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 26 giugno 2026, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, rilevando che l’Amministrazione aveva già fissato come termine ultimo per l’avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime la data del 26 giugno 2026. Detto termine era stato indicato nel presente contenzioso a seguito di precedenti pronunce cautelari, richiamate nell’ordinanza, che avevano già sollecitato l’Amministrazione a procedere. Il differimento dell’avvio delle procedure selettive a dopo il 30 settembre 2027, disposto con la delibera impugnata, è apparso pertanto illegittimo in quanto lesivo dell’interesse della ricorrente a veder avviate tempestivamente le procedure per l’assegnazione della concessione.
Il Collegio ha quindi accolto l’istanza cautelare, ordinando all’Amministrazione l’immediato avvio delle procedure selettive, in conformità con quanto già stabilito, e confermando la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 23 ottobre 2026. L’ordinanza è stata emessa con espresso richiamo all’orientamento del giudice amministrativo in materia di concessioni demaniali marittime, che impone la rapida messa a concorso delle aree demaniali, superando il regime di proroga automatica. La decisione cautelare anticipa, in maniera significativa, l’esito del giudizio di merito, rafforzando il principio della concorrenza nell’assegnazione dei beni pubblici.
Il Tribunale ha altresì disposto la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti, tenuto conto della complessità e della novità delle questioni trattate. L’ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione, che dovrà dare immediato corso alle procedure selettive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, conformandosi al dictum del giudice amministrativo.
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Nota della Redazione
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