L’inerzia del Ministero sulla Carta del docente legittima il giudizio di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 14516 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ne ordina l’esecuzione, senza poter sindacare i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato. La mancata ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto alla Carta del docente determina la condanna dell’amministrazione all’adempimento e la nomina fin da subito di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Non sussistono, allo stato, i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che possono essere richieste solo in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024 e ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di accreditare la somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Rimanendo l’amministrazione inerte, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con una memoria di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione fosse regolarmente passata in giudicato e fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’adempimento spontaneo. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito chiarimenti, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore (richiamando Cass. n. 13533/2001), doveva trovare accoglimento.
Il Collegio ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, sicché il Ministero doveva essere condannato a eseguire la decisione. È stato pertanto dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta del ricorrente entro ulteriori 60 giorni.
Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rinviando a un’eventuale richiesta della parte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Considerato il notevole numero di ricorsi simili, dovuto all’inerzia persistente dell’amministrazione, il TAR ha disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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