Punteggio progressione verticale: rilievo del solo servizio prestato presso l’ente (TAR Puglia n. 75 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale del personale degli enti locali, l’attribuzione del punteggio per l’anzianità di servizio deve avvenire sulla base della sola disciplina regolamentare dell’ente che ha indetto la procedura: è corretta, pertanto, la valutazione che consideri esclusivamente il servizio prestato presso l’ente stesso, senza attribuire rilievo a quello maturato presso altre amministrazioni. I corsi di formazione e aggiornamento sono valutabili solo se sia documentato il superamento di una verifica finale delle competenze. La media di valutazione della performance, infine, è rilevante ai fini del punteggio solo se superiore alla soglia minima prevista dalla norma regolamentare, mentre la valorizzazione delle mansioni superiori svolte richiede un’espressa e legittima previsione in tal senso. Il provvedimento di rettifica della valutazione, intervenuto in corso di giudizio, determina la sopravvenuta carenza d’interesse del ricorrente avverso l’atto originario.

Il Fatto

Un dipendente della Provincia di Foggia ha impugnato la graduatoria finale della procedura comparativa per la progressione di categoria giuridica (c.d. progressione verticale) per n. 17 posti di istruttore amministrativo, categoria C, indetta con determina dirigenziale n. 1996 del 29.12.2022. Il ricorrente ha lamentato la mancata attribuzione di ulteriori 7 punti rispetto agli 11 assegnati, in violazione dell’art. 5 del Regolamento per le progressioni verticali approvato con deliberazione del Presidente n. 221 del 19.12.2022, nonché la preclusione di indicare nella domanda di partecipazione l’esperienza e la competenza nello svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso. In sede di rivalutazione, la Commissione ha attribuito al ricorrente ulteriori tre punti: 2 per l’abilitazione alla professione di avvocato e 1 per il corso di formazione organizzato dalla Scuola forense di Capitanata. Avverso la nuova valutazione il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse, in ragione dell’intervenuta rettifica in aumento della valutazione operata dalla Commissione. I motivi aggiunti sono stati invece respinti nel merito.

Quanto alla contestata mancata attribuzione di un ulteriore punto per la frequenza di un corso organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Collegio ha ritenuto la censura infondata: l’attestato di partecipazione prodotto non dava atto di alcuna verifica finale delle competenze, come invece richiesto dall’art. 5, lett. c), del Regolamento per l’attribuzione di 1 punto per ciascun attestato di profitto conseguito al termine di corsi conclusisi con esami o verifiche finali.

In relazione alla pretesa attribuzione di 5 punti, in luogo dei 4 assegnati, per un’anzianità di servizio di 33 anni, il Tribunale ha evidenziato che l’art. 5, lett. b), del Regolamento prende in considerazione il solo servizio prestato presso la Provincia di Foggia. Poiché il ricorrente era stato assunto il 26 novembre 1999, l’attribuzione dei 4 punti previsti per lo scaglione da 20 a 30 anni era corretta, non potendo attribuirsi rilievo al servizio in precedenza prestato presso il Ministero del Lavoro.

Quanto alla pretesa attribuzione di n. 2 punti per la valutazione della performance, il Collegio ha rilevato l’erroneità della lettura del Regolamento. Il ricorrente aveva conseguito una media aritmetica nell’ultimo triennio pari a 75,583, mentre l’art. 5, lett. a), del Regolamento prende in considerazione solo una media superiore a 80, con attribuzione del minimo di due punti. La media non inferiore a 70/100 è invece richiesta quale requisito di ammissione alla procedura.

Infine, in ordine alla pretesa di vedersi riconosciuto un punteggio da 1 a 5 per avere svolto, per un periodo superiore a 5 anni, le mansioni di istruttore amministrativo categoria C, il Tribunale ha osservato che alcuna norma di legge impone all’ente di valorizzare lo svolgimento di mansioni superiori: non essendone legittimamente prevista la valorizzazione nel Regolamento, la censura è infondata. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’intervenuta rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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