Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse a seguito del conferimento dell’incarico al ricorrente (TAR Puglia n. 74 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso amministrativo quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione abbia adottato atti che rendano del tutto inutile la decisione sulla domanda. In materia di procedure concorsuali per il conferimento di incarichi dirigenziali, l’interesse al ricorso dell’excluso o del controinteressato viene meno ove l’Amministrazione, dopo l’instaurazione del giudizio, escluda formalmente il vincitore dalla graduatoria finale e conferisca l’incarico oggetto di controversia al ricorrente, che abbia sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La declaratoria di improcedibilità consegue sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale, quando l’esito della selezione sia ormai inconciliabile con la persistenza di un interesse concreto e attuale alla definizione nel merito della lite.

Il Fatto

La controversia concerne la legittimità della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale” della Regione Puglia. Il ricorrente, secondo classificato, impugnava la determinazione dirigenziale di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria finale nonché la deliberazione della Giunta regionale che aveva conferito l’incarico al primo classificato, deducendo profili di illegittimità riferiti, in particolare, ai verbali della Commissione di valutazione. Il controinteressato proponeva a sua volta ricorso incidentale, contestando la valutazione del requisito dell’esperienza specifica operata dalla Commissione in proprio favore.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che, dopo l’instaurazione del giudizio, la Regione aveva adottato una determinazione del 18 ottobre 2024 con cui disponeva l’esclusione del controinteressato dalla graduatoria finale e la nomina del ricorrente quale secondo classificato. A tale atto era seguita la deliberazione della Giunta regionale dell’11 dicembre 2024, recante il conferimento dell’incarico per cui è causa al ricorrente, il quale aveva sottoscritto il contratto di lavoro subordinato il successivo 17 dicembre 2024.

Il Collegio, condividendo l’eccezione formulata dalla difesa dell’Amministrazione, ha ritenuto che tali sopravvenienze avessero determinato la cessazione dell’interesse del ricorrente principale a coltivare il giudizio, avendo ormai ottenuto l’incarico oggetto di controversia. La stessa conclusione è stata estesa al ricorso incidentale, poiché l’esclusione del controinteressato dalla procedura ha reso privo di utilità l’esame delle sue censure aventi ad oggetto la valutazione del requisito dell’esperienza specifica attribuitagli dalla Commissione.

La carenza di interesse sopravvenuta ha infatti carattere oggettivo e preclude la possibilità di pervenire a una pronuncia nel merito. Il giudizio amministrativo, essendo strumentale alla tutela di un interesse concreto e attuale, non può proseguire quando il provvedimento impugnato o gli atti conseguenti abbiano fatto venire meno l’utilità che il ricorrente potrebbe trarre dall’eventuale annullamento degli atti gravati.

Il Tribunale ha dichiarato pertanto improcedibili sia il ricorso principale e i motivi aggiunti, sia il ricorso incidentale, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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