Duplicazione di pretese creditorie tra cartella e intimazione: necessaria istruttoria sulla posizione debitoria residua (TAR Puglia n. 49 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La duplicazione della pretesa creditoria tra una cartella di pagamento e una successiva intimazione, quando sia stata dedotta dalla parte contribuente e risulti controversa anche alla luce di un giudicato parziale di annullamento, impone al giudice amministrativo di attivare i poteri istruttori officiosi. Ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., l’Amministrazione è tenuta a fornire una chiara e sintetica relazione sulla posizione debitoria residua, evidenziando eventuali poste prescritte, parzialmente solute o erroneamente duplicate.
Il Fatto
I ricorrenti, produttori agricoli, impugnavano due intimazioni di pagamento, aventi medesimo contenuto, emesse dall’Agenzia delle entrate-riscossione per una riferita cartella di pagamento concernente il prelievo latte sulle consegne per gli anni 1997, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 e 2007. La ragione specifica dell’impugnazione era l’erronea duplicazione della pretesa creditoria, posto che la cartella di pagamento sottostante era stata annullata con sentenza del TAR Puglia, poi riformata in parte in appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la difesa erariale ha ammesso che parte della pretesa non è più esigibile e che vi sono stati “errori di comunicazione interna“, senza tuttavia dettagliare l’entità della residua posizione debitoria. Non essendo intervenuto alcun atto di sgravio, seppur parziale, i ricorrenti insistevano per l’annullamento integrale degli atti impugnati.
Il Tribunale ritiene che sia Agea sia l’Agenzia delle entrate-riscossione possano meglio rideterminarsi nella esazione del credito, adottando un apposito atto motivato, ma che, comunque, debbano fornire chiarimenti al Collegio sulla posizione debitoria effettivamente residua ed esigibile. In tal senso, dispone un’istruttoria ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm., ordinando all’Amministrazione una relazione su eventuali poste prescritte, parzialmente solute o erroneamente duplicate.
Gli adempimenti istruttori devono essere espletati entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, con fissazione dell’udienza di discussione del merito alla data del 25 novembre 2026.
Nota della Redazione
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