Acclarato l’obbligo dell’Amministrazione di motivare la graduatoria e le riserve (TAR Lazio n. 5415 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che approva una graduatoria di merito concorsuale è tenuta a motivare adeguatamente l’esclusione di un candidato che abbia conseguito un punteggio superiore ad altri risultati vincitori, specificando, per ciascuno di questi, la ragione dell’eventuale riserva. La mera indicazione in graduatoria di sigle non esplicitate non soddisfa l’onere motivazionale. Ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati e l’obbligo dell’Amministrazione di emanare un nuovo atto che consenta al candidato di verificare la legittimità delle posizioni dei vincitori, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una candidata partecipava al concorso per la classe di concorso A022, superando le prove con un punteggio di 189,50. Non risultando inserita nella graduatoria dei vincitori, proponeva istanza di accesso agli atti, rimasta senza riscontro, e impugnava gli atti del concorso, deducendo che la graduatoria non specificasse chi fossero i vincitori “riservisti” e quali riserve fossero state applicate, nonostante l’esistenza di candidati vincitori con punteggi inferiori al suo. Il Tribunale, in sede istruttoria, ordinava all’Amministrazione il deposito dell’elenco dei candidati idonei con la specificazione delle riserve, ma l’ordine veniva solo parzialmente eseguito.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente disposto l’estromissione del Ministero dell’Economia, non essendo legittimato passivo nei giudizi sui concorsi scolastici. Nel merito, il Collegio ha rilevato come l’Amministrazione, pur in esecuzione delle ordinanze istruttorie, avesse depositato solo la graduatoria dei vincitori con l’indicazione di sigle quali “S”, “N”, “E”, “M” e “P”, senza fornire l’elenco completo degli idonei.

Il Tribunale ha quindi accolto i motivi del ricorso, ritenendo che gli atti impugnati non fossero sufficientemente motivati. L’interessata, pur avendo un punteggio superiore ad alcuni vincitori, non era stata messa in condizione di comprendere se questi ultimi fossero riservisti e per quali ragioni. La mancata esplicitazione di tali circostanze decisive ha integrato un’eccesso di potere, non potendosi evincere dalla documentazione versata in atti la legittimità delle posizioni dei candidati vincitori.

In accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di emanare un nuovo atto che indichi i docenti vincitori con punteggio inferiore a 189,50 e la specifica ragione della riserva per ciascuno, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di inerzia, la ricorrente potrà adire il giudice in sede di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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