Ottemperanza e perequazione pensionistica: condanna generica non eseguibile (TAR Puglia n. 23 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di cognizione di domande nuove o di completamento delle statuizioni del giudice ordinario. La condanna al pagamento degli accessori “con le decorrenze di legge”, ove non recante precisi criteri ed elementi, integra una condanna generica non suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza, spettando al giudice ordinario ogni valutazione integrativa in caso di contrasto tra le parti. Ove invece il giudicato fissi con chiarezza la decorrenza delle spettanze, l’ottemperanza va accolta e l’amministrazione deve conformarsi, procedendo al pagamento delle somme dovute nel termine assegnato.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di pensione di vecchiaia, chiedeva l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che condannava l’INPS a riliquidare la pensione e a pagare le differenze con decorrenza dal 1° agosto 2007. L’Istituto comunicava l’avvenuta esecuzione, ma il ricorrente lamentava l’omessa perequazione dei ratei e degli arretrati e l’errata decorrenza del calcolo, fissata dall’INPS al 1° ottobre 2007 e non alla data indicata in sentenza.

L’INPS si costituiva, contestando le pretese e sostenendo che l’importo di euro 1.733,43 era onnicomprensivo e che le differenze erano state correttamente calcolate, con esclusione delle mensilità già riscosse.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, preliminarmente, accerta la rituale instaurazione del giudizio, verificata la notifica della sentenza al creditore e la valenza di cosa giudicata, come da certificazione del Tribunale.

Nel merito, il Collegio distingue le due censure. Riguardo alla perequazione, rileva che la sentenza del giudice del lavoro, condannando al pagamento “degli accessori con le decorrenze di legge” senza indicare criteri, reca una condanna generica. Al giudice amministrativo è precluso, in sede di mera ottemperanza, effettuare nuove valutazioni su questioni non dedotte o trattate nel giudizio di cognizione. In caso di contrasto tra le parti, il completamento della statuizione spetta al giudice ordinario, come richiamato anche da Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1952.

Quanto alla decorrenza, la Corte osserva che il giudicato la fissava con chiarezza: la condanna era espressa “con decorrenza dal 1° agosto 2007“. L’INPS, avendo calcolato gli arretrati dal 1° ottobre, non si era conformato al dictum. La domanda va quindi accolta in questa parte, con ordine all’Istituto di dare esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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