Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento dell’istanza di accesso (TAR Abruzzo n. 318 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione degli atti richiesti, intervenuta dopo la notifica del ricorso avverso il diniego di accesso, determina la cessazione della materia del contendere. In applicazione del principio di causalità della lite, la compensazione delle spese può essere disposta quando l’oggettiva difficoltà di contattare l’istante, privo di recapito telefonico, giustifichi il ritardo nell’adempimento dell’istanza di accesso.
Il Fatto
Il ricorrente, con istanza notificata e ricevuta dall’ente in data 16/12/2025, chiedeva la visione e il rilascio di atti amministrativi. L’ente resistente non riscontrava tempestivamente la richiesta, sicché l’interessato proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’annullamento del diniego tacito di accesso. Il Comune si costituiva in giudizio, instaurando il contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il Comune resistente aveva adempiuto all’istanza di accesso dopo la notifica del ricorso. Tale sopravvenienza, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata in giudizio risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio di causalità della lite, valutando la soccombenza virtuale dell’amministrazione, ma ha nondimeno disposto la compensazione delle spese. La ragione risiede nelle obiettive difficoltà, rappresentate dall’ente, di contattare in modo sollecito l’istante, il quale non aveva fornito un recapito telefonico, pur avendo subordinato l’accesso alla presa visione degli atti stessi.
La decisione, resa nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026, dichiara quindi la cessazione della materia del contendere e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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